CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 febbraio 2020, n. 2926
Pensione di anzianità – Riconoscimento del diritto – Requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna che aveva accolto la domanda proposta da L.M., volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità sin dalla data del 1 ottobre 2010, con condanna dell’INPS ad erogare detta pensione e con i ratei arretrati ed interessi.
2. La Corte territoriale argomentava che il diritto della ricorrente poggiava sulla previsione dell’art. 1 comma 8 della l. n. 243 del 2004, così come modificato dall’art. 1 comma 2 della l. n. 247 del 2007, essendo stata ella ammessa alla prosecuzione volontaria della contribuzione per il periodo dal 21 al 27 novembre 2005 in cui aveva usufruito di permessi non retribuiti, e dunque in data anteriore al 20 luglio 2007, così come previsto dalla norma.
3. Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui L.M. non ha opposto attività difensiva.
Ragioni della decisione
4. L’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 della l. n. 243 del 2004, così come modificato dalla l. n. 247 del 2007, nonché dell’art. 1 della l. n. 47 del 1983, così come sostituito dagli artt. 5 ss. della l. n. 184 del 1997, e dell’art. 5 del d.lgs n. 564 del 1996. Sostiene che il periodo di prosecuzione volontaria della contribuzione previsto per l’innalzamento dell’età pensionabile prevista dall’articolo 1 comma 8 della l. n. 243 del 2004 sarebbe solo quello successivo alla cessazione o interruzione del rapporto di lavoro, e dunque riferito alla situazione di coloro che richiedano l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione in ragione dell’assenza di un rapporto di lavoro sottostante generatore dell’obbligo contributivo. Non sarebbe dunque idoneo il periodo usufruito in costanza del rapporto di lavoro, quand’anche sospeso (come nel caso) per la fruizione di aspettativa per motivi familiari.
5. Il ricorso non è fondato, dovendosi dare seguito al principio già affermato da questa Corte nell’ordinanza del 09/05/2019, n. 12362, che ha disatteso la tesi dell’Inps.
6. La disposizione normativa che viene in rilievo è la l. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, che recita: “Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla L. 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente».
7.1 requisiti per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria sono previsti dalla l. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 1 che prevede che «L’assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all’obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 37 e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall’assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti».
8. Il d.lgs n. 564 del 1996, art. 5 stabilisce poi che “1. In favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi ai 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui alla L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per gli stessi periodi, lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n. 47».
9. Si tratterebbe, nell’assunto dell’INPS, di ipotesi diverse non assimilabili in quanto: a) l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione – di cui alla L. n. 47 del 1983, art. 1 – è un beneficio che consente ai soggetti assicurati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto, quindi in assenza di un rapporto di lavoro, di proseguirne il versamento traslando sul lavoratore l’obbligazione di pagamento dei contributi – già del datore di lavoro – ed è una misura finalizzata a tutelare una situazione peculiare di debolezza dell’assicurato allo scopo di consentirgli di conservare i diritti derivanti dall’assicurazione generale obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione; b) l’autorizzazione alla “copertura assicurativa di periodi non coperti da contribuzione” – prevista dal D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 5 opera, invece, in costanza di rapporto di lavoro e non mira a soddisfare quelle esigenze di tutela di cui sopra.
10. Come già chiarito nell’arresto sopra richiamato, tale assunto non è condivisibile. Si è ivi argomentato che «la tesi non tiene conto in primo luogo della lettera del d.lgs. n. 564 del 1996, art. 5, comma 1 che fa riferimento anche, ad ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro e del disposto del comma 2 il quale prevede, in alternativa al riscatto, di cui al comma 1, proprio l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della L. 18 febbraio 1983, n. 47. Né ricorre tra le due ipotesi quella diversità ontologica predicata dall’INPS per limitare l’ambito di applicazione della L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 8, come modificato dalla L. n. 247 del 2007, trattandosi in entrambi i casi di autorizzazione alla prosecuzione volontaria».
11. Si è anche aggiunto che «appare irragionevole la diversa lettura fornita dall’istituto per il quale va differenziata la posizione di chi sia stato regolarmente autorizzato, da parte dell’ente previdenziale, ad integrare la contribuzione su base volontaria, non versata dal datore nel suddetto periodo di sospensione lavorativa, e chi sia autorizzato a proseguire la contribuzione volontaria, perché non più dipendente e, quindi, in assenza di un datore di lavoro che possa versare tale contribuzione».
12. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
13. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
14. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
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