CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2019, n. 15437
Tributi – ICI – Avviso di liquidazione – Notifica agli eredi – Modalità – Comunicazione degli eredi all’amministrazione finanziaria – Omissione – Notifica impersonale e collettiva presso il domicilio di un solo erede – Notifica non valida – Insanabile – Nullità dell’atto
Fatti di causa
Il Comune di Cardito in data 19.11.2007 notificava a F. C., in quanto erede del defunto F. S., deceduto in data 18.4.2005, l’avviso di accertamento n. 120 a titolo di maggiore imposta ICI per l’anno 2003 in relazione a quattro cespiti.
Proposto ricorso avverso detto atto impositivo, la CTP di Napoli con sentenza del 15 giugno 2009 accoglieva il ricorso ritenendo l’intervenuta decadenza della pretesa impositiva con spese compensate.
Proposto appello da parte del Comune di Cardito nonché appello incidentale da parte della F., la CTR della Campania con sentenza in data 16.7.2013 accoglieva l’appello ritenendo la legittimità della notifica dell’avviso (atto intestato agli eredi ma inviato alla sola contribuente) nonché la sua tempestività e rigettava il ricorso incidentale.
Avverso detta pronuncia F.C. proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Parte intimata non si costituiva.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione dell’art. 65 del d.p.r. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per la inesistenza dell’avviso impugnato da intestare e notificare a tutti gli eredi collettivamente ed impersonalmente” parte ricorrente assumeva che la decisione impugnata è censurabile non potendo ritenersi rituale la notifica eseguita esclusivamente alla stessa dell’ICI 2003 del de cuius F. S. e non anche alle germane A., L. e L.. Aggiungeva che dall’art. 65 d.p.r. n. 600 del 1973 non si evince alcun limite temporale alla sua applicazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge- Violazione del combinato disposto degli artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per la inammissibilità delle nuove domande, eccezioni e prove da parte del Comune di Cardito, contumace nel giudizio di primo grado” parte ricorrente assumeva l’illegittimità della sentenza impugnata che si era pronunciata sull’eccezione dell’osservanza del termine decadenziale formulata per la prima volta nel giudizio di appello.
3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge- Violazione del combinato disposto degli artt. 3 R.D. 262/42, 11 comma 1 e 2 d.lgs. n. 504 del 1992, art. 17 comma 1 I. 296/06 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per la natura di fonte subordinata del regolamento comunale rispetto alla legge statale in tema di ICI sancente la decadenza biennale già spirata all’atto della notifica dell’atto oggetto del presente giudizio” parte ricorrente deduceva la nullità della sentenza impugnata in quanto aveva ritenuto la tempestività dell’atto di accertamento sulla base del Regolamento ICI in quanto si tratta di fonte subordinata rispetto alla legge.
4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato ” Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto degli artt. 11 comma 1 e 2 d.lgs. n. 504 del 1992; 6 e 7 della I. n. 212 del 2000, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. attesa la natura di avviso di liquidazione attribuibile all’atto impugnato inerente insufficienti versamenti sulla scorta di rituale denuncia ICI e la mancata prova da parte del resistente Comune di Cardito dell’omissione e/o infedeltà della dichiarazione ICI” parte ricorrente assumeva che erroneamente la decisione impugnata non aveva valutato il contrasto esistente nell’atto impugnato nel cui frontespizio è riportata la dizione di “avviso di liquidazione” mentre all’interno è indicata quella di “avviso di accertamento”.
5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato ” Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione del combinato disposto degli artt. 11 d.lgs. n. 504 del 1992; e 15 Statuto del Comune di Cardito in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. atteso il difetto di legittimazione processuale del Comune di Cardito per l’assenza della delibera di giunta municipale autorizzativa dell’appello ed il conferimento di incarico a soggetto privo della qualifica funzionale alla rappresentanza in giudizio” parte ricorrente assumeva la nullità della decisione impugnata in quanto il Comune è stato rappresentato in giudizio da un dipendente comunale, soggetto quindi differente dal funzionario o dalla figura dirigenziale dal responsabile dell’ufficio tributi del medesimo.
6. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduceva la “Nullità della sentenza appellata per omessa pronuncia ex artt. 112 e 132 c.p.c. da parte dei giudici di appello sulle eccezioni e domande della odierna ricorrente inerenti il difetto di legittimazione processuale ex art. 11 d.lgs. n. 546 del 1992 del resistente Comune di Cardito, la tardività dell’appello ex artt. 51 d.lgs. 546 del 1992 e 327 c.p.c. e la inadoperabilità delle nuove domande, eccezioni, prove e documenti ex artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992 da parte del Comune di Cardito contumace nel giudizio di primo grado in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”.
Il primo motivo è fondato.
Va premesso che la procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte deroga parzialmente a quella generale, deroghe previste in particolare dall’articolo 65, co. 2, DPR 600/1973.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius) le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
La S.C. ha avuto modo di chiarire in più occasioni (Cass. n.26718/2013; n. 228/2014) che quello della comunicazione configura un vero e proprio onere, diretto a consentire agli uffici di “azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cuius”. A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Pertanto, l’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va notificato agli eredi, in via alternativa:
1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui al secondo comma dell’articolo 65 non sia stata effettuata;
2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione.
La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione “impersonale e collettiva” ex articolo 65, quarto comma, del Dpr 600/1973, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita né dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall’erede (Cass., 228/2014) né da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cass., n.17430/2013). In particolare, ha spiegato la Corte, la notifica collettiva e impersonale “è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali” e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cass. n.228/2014; n. 16021/2015).
Ovviamente, la notificazione dell’atto tributario può essere eseguita ai sensi del quarto comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 quando comunque l’ufficio sia a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge.
Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perché relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).
Posti tali principi, nel caso di specie la notifica dell’atto non può ritenersi validamente effettuata. Ed invero l’avviso di liquidazione inerente l’ICI 2003, intestato agli eredi, è stato notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio della sola erede F. C., senza peraltro che sia stato provato che l’atto sia stato notificato agli altri eredi, così non risultando rispondente a nessuna delle due ipotesi previste ex lege.
Gli altri motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
In conclusione il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.
Nulla a provvedere sulle spese inerenti il giudizio di legittimità. In ragione dell’esito della lite, compensa tra le parti le spese in relazione ai giudizi di merito.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso del contribuente;
Compensa le spese dei giudizi di merito.
Nulla a provvedere sulle spese relative al giudizio di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19443 - La notifica dell'avviso di accertamento nei confronti di un contribuente deceduto, notificato agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il domicilio del "de cuius", è nulla ove gli…
- Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sezione 5, sentenza n. 316 depositata il 20 gennaio 2020 - In caso di decesso del contribuente, noto all’Ufficio, la notifica degli atti impositivi deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile, nei…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 21948 depositata l' 11 luglio 2022 - La notificazione del ricorso per cassazione, pur essendo stata omessa nei confronti del contribuente (essendo quest’ultimo risultato irreperibile presso il domicilio risultante dalla…
- CORTE di CASSAZIONE, Sezioni Unite, sentenza n. 20866 depositata il 30 settembre 2020 - La notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo, ove la legge non ne fissi la decorrenza diversamente o solo dalla comunicazione a cura della…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 settembre 2020, n. 19645 - Gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l'ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell'art. 145, primo…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ onere del notificante la verifica della c
E’ onere del notificante la verifica della correttezza dell’indirizzo del destin…
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…