CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2019, n. 15449 – In tema di imposta sulle successioni e le donazioni, l’art. 34, comma terzo, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nella parte in cui prede che, ai fini della rettifica del valore dei beni immobili, debba aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non comporta l’immodificabilità del valore di mercato risultante da detti atti, ma si limita a ad indicare un parametro certo di confronto in base al quale l’Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio