CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2019, n. 15511

Rapporto di lavoro – Verbale di conciliazione in sede sindacale – Cessazione della materia del contendere

Fatto e diritto

Con ordinanza n. 1029/ 2013 emessa ai sensi dell’art. 348 bis la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità degli appelli promossi avverso la sentenza del Tribunale di Firenze rispettivamente da Autostrade per L’Italia spa e dal dipendente S. T., affermando che entrambe gli appelli non avevano ragionevoli probabilità di accoglimento.

Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso per cassazione Autostrade per L’Italia spa affidato a due motivi a cui ha opposto difese il T. con controricorso;

Nelle more del giudizio le parti in data 20.2.2017 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, nel quale Autostrade ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione notificato il 23.3.2015 avverso la citata ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, rinuncia accettata dal T.; in particolare le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a pretendere reciprocamente in relazione al pregresso rapporto di lavoro. La società Autostrade ha poi rinunciato espressamente all’azione promossa dinnanzi alla corte di cassazione con il ricorso notificato in data 26.3.2015, rinuncia accettata dal T.

Come risulta dal verbale di conciliazione è all’evidenza cessata tra le parti la materia del contendere, avendo le parti dichiarato che, con la sottoscrizione di tale verbale, “non avevano più nulla a pretendere per quanto rivendicato nel ricorso introduttivo di causa e comunque per le domande e le pretese ivi azionate, nessuna esclusa”.

Essendo quindi venuto meno ogni interesse concreto ed attuale alla decisione della causa va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Appare equo, stante la conciliazione raggiunta, compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese tra le parti.