CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2021, n. 15789 – In tema di procedura concorsuali, il rinvio compiuto dall’art. 165, comma 2, all’art. 39 l. fall. comporta che, a seguito della chiusura della procedura concordataria, il Tribunale competente sulla regolazione del concorso, nonostante la sua formale decadenza, abbia ancora il potere di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse