CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 giugno 2022, n. 18335
Inail – Omessa comunicazione codici fiscali – Sanzione – Ricorso – Inammissibilità
Fatto
1. Con ordinanza del 25 febbraio 2021 n. 5144, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di B. s.r.l. avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 18 giugno 2018, che ne aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza con la quale l’Ispettorato del Lavoro di Enna le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 178,81, a titolo di sanzione per omessa comunicazione all’Inail dei codici fiscali di tre nuovi dipendenti.
2. Essa ha ciò ritenuto per la sostanziale sollecitazione della ricorrente alla rivalutazione del merito, soltanto mascherata dalla denunciata violazione dell’art. 2094 c.c. (in ordine all’erroneo accertamento di un rapporto di lavoro dei nuovi dipendenti) e dell’art. 2697 c.c. (di inversione dell’onere della prova), nel mero dissenso della ricostruzione con essa operata dalla Corte di merito, in esito alla valutazione critica dello svolgimento della vicenda, sulla base delle dichiarazioni degli interessati verbalizzate dagli ispettori, fermo il loro valore nel libero apprezzamento del giudice.
3. Con atto notificato il 27 settembre 2021, la società ha proposto ricorso per revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 391bis c.p.c. con unico motivo, illustrato da memoria; l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Enna intimato non ha svolto difese.
5. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c., per erronea reiezione del ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello, non essendo “dato sapere a quale accertamento di fatto si riferisca l’intestata Suprema Corte , atteso che non ne fu mai svolto alcuno”, né a quale “completa e dettagliata indagine circa le modalità di svolgimento della prestazione sulla base degli indici sintomatici comunemente adoperati dagli interpreti”, a fronte della risultanza delle dichiarazioni rese dagli interessati nei verbali ispettivi, riportate.
2. Esso è palesemente inammissibile.
3. Questa Corte ha ripetutamente affermato (da ultimo: Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700) che l’errore che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione deve riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, dovendo quindi avere carattere autonomo (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643).
3.1. Inoltre, esso non può consistere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391bis e 395, n. 4 c.p.c., in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171; Cass. 11 gennaio 2018, n. 442).
4. Nel caso di specie, è assolutamente evidente la mancanza di un errore revocatorio, che abbia le caratteristiche suindicate, neppure individuato, risultando piuttosto il rimedio impugnatorio orientato ad una critica della valutazione giuridica operata dalla Corte di legittimità.
5. Dalle argomentazioni sopra svolte discende allora l’inammissibilità del ricorso, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio non avendo l’Ispettorato Provinciale vittorioso svolto alcuna difesa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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