CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2020, n. 14088 – In tema di contribuzione per la mobilità, in forza dell’art. 5, quarto comma, della legge n. 223 del 1991, per il quale l’impresa datrice di lavoro è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per cui il contributo deve essere riferito ai soli lavoratori che hanno diritto al trattamento da parte dell’Istituto assicuratore, mentre deve essere escluso per quel che riguarda i lavoratori che, pur se posti in mobilità, non hanno diritto alla prestazione assicurativa