CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 luglio 2021, n. 19316 – In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall’art. 29, d.l. n. 244/1995 (conv. con l. n. 341/1995), la sospensione dell’attività che sia stata concordata tra datore di lavoro e lavoratore non fa venir meno l’obbligo del pagamento della contribuzione dovuta, salvo che si tratti di ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile