CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 maggio 2020, n. 8584 – L’azione di recupero a posteriori dei tributi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla contabilizzazione dell’importo quando la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, alla sola condizione che la notitia criminis sia trasmessa nel corso dell’originario termine di prescrizione, e non dopo la sua scadenza