CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 marzo 2018, n. 5386
Contributi previdenziali Inpgi – Iscrizione del giornalista nell’elenco dei praticanti – Mancanza – Nullità del contratto di lavoro giornalistico – Retrodatazione dell’iscrizione – Irrilevanza – Diritto al trattamento economico e previdenziale – Insussistente l’obbligo contributivo presso l’Inpgi
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 14.7.2012, la Corte d’appello di Roma ha confermato la statuizione di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo con cui il locale Tribunale aveva ingiunto a C. s.r.l. di pagare all’INPGI somme per contributi omessi in danno del giornalista U.M. per il periodo 1.7.2002-30.6.2005.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che, anteriormente alla data di iscrizione del giornalista nell’elenco dei praticanti, l’INPGI non potesse pretendere il pagamento di contributi di sorta, mentre, per il periodo successivo, non vi fosse prova che sussistessero le condizioni per il regolare svolgimento del praticantato.
Ricorre contro tali statuizioni l’INPGI, con due motivi. C. s.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 45, I. n. 89/1963, 41 e 43, d.P.R. n. 115/1965, 10, d.P.R. n. 212/1972, e 3, d.P.R. n. 384/1993, anche in relazione all’art. 2126 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che anteriormente alla data della deliberazione del 25.2.2004, con cui l’Ordine dei giornalisti aveva disposto l’iscrizione di U.M. nell’elenco dei praticanti dell’Albo dei giornalisti con effetto dal 1°.7.2002, non potesse sorgere alcun obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI a carico dell’azienda odierna intimata.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che la mancanza dell’iscrizione del dipendente nell’Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro giornalistico, indipendentemente dalla successiva retrodatazione dell’iscrizione stessa, con la conseguenza che, pur conservando l’attività lavorativa svolta giuridica rilevanza ed efficacia ex art. 2126 c.c., ed avendo dunque il lavoratore diritto al trattamento economico e previdenziale per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, non sorge anche lo specifico obbligo contributivo presso l’INPGI, il cui fondamento è originato dall’iscrizione all’Albo e non solo dalla natura dell’attività svolta (Cass. n. 3385 del 2011, cui hanno dato continuità Cass. nn. 4165 del 2011, 10976 del 2013 e 1256 del 2016). Ed essendosi la Corte territoriale attenuta a tale principio di diritto, nessuna censura merita sul punto la sentenza impugnata.
Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per avere la Corte di merito escluso l’obbligo di contribuzione anche per il periodo successivo al 25.2.2004, in ragione della mancata prova della sussistenza in concreto delle condizioni per il valido espletamento del rapporto di praticantato, nonostante che il predetto dipendente fosse diventato giornalista professionista fin dal 28.7.2004.
Il motivo è fondato.
Premesso al riguardo che, diversamente da quanto affermato da parte controricorrente nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., la disciplina applicabile ratione temporis è da rinvenirsi nel testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. risultante dalla modifica apportata dall’art. 2, d.lgs. n. 40/2006, e anteriore alla novella di cui all’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con I. n. 134/2012, applicabile viceversa alle sentenze pubblicate a far data daini.9.2012 (Cass. nn. 26654 del 2014, 10693 del 2016), deve al riguardo rilevarsi che la sentenza impugnata non ha minimamente tenuto conto della circostanza, debitamente documentata dall’Istituto ricorrente mediante la produzione allegata alla memoria di costituzione in primo grado, che il dipendente U.M. risultava iscritto nell’elenco dei professionisti dell’Albo dei giornalisti con decorrenza dal 28.7.2004 (cfr. delibera dell’Ordine dei giornalisti della Regione Lombardia del 16.11.2004, ritualmente trascritta a pag. 16 del ricorso per cassazione). E trattandosi di circostanza potenzialmente idonea a radicare l’obbligo di assicurazione presso l’Istituto ricorrente quanto meno a decorrere dalla data d’iscrizione e fino al compimento del periodo oggetto di recupero, la censura va accolta e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.