CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 marzo 2018, n. 5390

Nullità della sentenza – Error in procedendo – Omissione della motivazione – Impedimento a comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di merito – Principio di strumentalità della forma

Fatti di causa

Con sentenza 13 maggio 2016, la Corte d’appello di Palermo rigettava le domande di A.S. di conversione del rapporto di somministrazione di lavoro a tempo determinato istituito con contratto stipulato il 15 settembre 2009, in favore della utilizzatrice M. s.p.a., in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 27 d.lg. 276/2003, nei confronti suoi e della cessionaria di azienda S.A.S. s.c.p.a., nonché di condanna di quest’ultima alla riammissione in servizio e risarcitoria: così riformando la sentenza di primo grado, che le aveva invece accolte (con liquidazione di un’indennità risarcitoria di due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 32 I. 183/2010).

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva la qualificazione del processo di riordino della Regione Sicilia delle proprie società partecipate, in particolare riguardante le due società citate, alla stregua di trasferimento d’azienda, in applicazione dell’art. 2112 c.c. Ed essa escludeva pure la natura di società in house di S.A.S. s.c.p.a., per assenza di soggezione ad un cd. “controllo analogo” sulla base del suo Statuto, neppure essendole applicabile (e neanche a M. s.p.a.) il divieto di nuove assunzioni di personale, previsto dall’art. 1, decimo comma L.R. 25/2008 per enti tra i quali esse non rientranti.

La Corte palermitana negava peraltro la possibilità della richiesta conversione, a norma dell’art. 18, comma 1 bis I. 112/2008 (aggiunto dall’art. 19 I. 102/2009), applicabile al contratto di somministrazione di lavoro a termine in questione, successivo (15 settembre 2009) alla sua entrata in vigore (1 luglio 2009).

Con atto notificato l’11 novembre 2016, il lavoratore ricorreva per cassazione con sei motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui S.A.S. s.c.p.a. resisteva con controricorso; l’intimata M. s.p.a. non svolgeva invece difese.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione del principio di efficacia riflessa del giudicato formatosi con le sentenze di Cassazione n. 6693/16, n. 24803/15, n. 7121/16, n. 15636/16 (in giudizi riguardanti altri lavoratori) in riferimento alla violazione degli artt. 18, comma 2 bis d.l. 112/2008 e 36 d.lg. 165/2001, per l’affermazione dell’applicabilità delle norme di diritto privato a M. s.p.a. e S.A.S. s.c.p.a. per non essere società in house.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione del principio di efficacia riflessa del giudicato formatosi in giudizi riguardanti altri lavoratori sulla decorrenza della conversione del rapporto di lavoro dalla data della decisione e non della stipulazione del contratto, ai fini del riconoscimento degli scatti retributivi per una maggiore anzianità retributiva.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per error in procedendo, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per omissione della motivazione tale da impedire di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’appello nel ritenere applicabile l’art. 18, comma 2bis I. 112/2008 (aggiunto dall’art. 19 I. 102/2009).

4. Con il quarto, il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 18, comma 2 bis I. 112/2008, sull’erroneo presupposto dello svolgimento da S.A.S. s.c.p.a. di attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, anziché in favore di un pubblico di terzi indifferenziato, quali gli utenti dell’ente ospedaliero, in favore del quale prestati i servizi ausiliari di pulizia e sanificazione.

5. Con il quinto, il ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 18, comma 2 bis l. 112/2008, nonostante l’esclusione della natura di società in house di S.A.S. s.c.p.a.

6. Con il sesto, il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo quale la verifica dello statuto di S.A.S. s.c.p.a., da cui risultante la sua natura privatistica, in assenza di vincoli di strumentalità né di funzionalità nei confronti dell’ente pubblico partecipante, gestito con criteri di imprenditorialità e di economicità sul libero mercato, comportante l’applicabilità dell’art. 27 d.lg. 276/2003.

7. In assorbente via pregiudiziale, deve essere esaminato il terzo motivo, relativo a nullità della sentenza per error in procedendo, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., per omissione della motivazione.

7.1. Esso è fondato.

7.2. Deve, in effetti, essere esclusa l’esistenza di motivazione della sentenza impugnata, che, come noto, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, per l’assenza assoluta di ragioni che consentano di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione: con la conseguente integrazione della nullità denunciata sotto il profilo dell’error in procedendo (Cass. 22 giugno 2015, n. 12864), che non può essere mai dichiarata se l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per il principio di strumentalità della forma (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; 10 novembre 2010, n. 22845).

Posto che soltanto una mancanza che si traduca nella radicale inidoneità della stessa ad esprimere la ratio decidendi, così da determinare la nullità della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108; Cass. 16 maggio 2003, n. 7672), la Corte territoriale ha completamente omesso l’esposizione delle ragioni di diritto a fondamento dell’applicabilità ratione temporis dell’art. 18, comma Ibis d.l. 112/2008, soltanto apoditticamente affermata (al primo capoverso di pg. 6 della sentenza).

8. Dalle superiori argomentazioni, comportanti l’accoglimento del mezzo scrutinato e l’assorbimento di tutti gli altri, discende coerente la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.