CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 marzo 2019, n. 6636
Tributi – ICI – Benefici per gli immobili di interesse storico-artistico – Applicazione dalla data di riconoscimento del vincolo
Rilevato che
1. Il Comune di Siracusa ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza n. 3196/16/2014 della CTR della Sicilia che accoglieva l’appello della società contribuente “Grand Hotel Villa P.”, sul rilievo che l’immobile di proprietà della società era stato riconosciuto di interesse storico con D.D.S. n. 9023 del 17.12.2003 del Dipartimento regionale BB.CC.AA. ed E.P. e che pertanto era soggetta all’imposta ICI – per l’anno 2003 – secondo i criteri di determinazione previsti dall’art. 3 dalla L. n. 1089 del 1939 e successive modificazioni.
L’ente contribuente si è costituito con controricorso, illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c.
Considerato che
2. Con un unico motivo l’amministrazione comunale lamenta violazione della L. 1089/39 e del d.l. n. 16 del 23.01.1993, che prevedono la concessione dei benefici per gli immobili di interesse storico -artistico, assumendo che la società aveva ottenuto il riconoscimento del vincolo con D.D.S. del 17.12.2003, atto che avendo natura costitutiva, non poteva avere effetto retroattivo, potendo il beneficio essere riconosciuto dalla data successiva alla notifica del provvedimento di riconoscimento del valore di interesse artistico – storico ovvero dalla data della sua adozione; con la conseguenza che, poiché l’atto amministrativo era stato adottato il 17.12.2003, successivamente alla scadenza del termine per il pagamento dell’ICI ed il calcolo dell’imposta va rapportata ai mesi di possesso e non ai giorni, il possesso dell’immobile – da parte della contribuente – protratto per quindici giorni nel mese di dicembre determina l’obbligo del versamento per l’intero mese.
3. Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente, derivante, in tesi, dalla novità delle doglianze proposte solo in sede di appello ed inerenti l’assenza del decreto regionale relativa alla sussistenza del vincolo per l’anno 2003.
Ed invero, il requisito del riconoscimento del vincolo integra non già una mera condizione di applicazione della norma ma un elemento costitutivo della pretesa, la mancanza del quale è deducibile o rllevabile d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio. Tale deducibilità o rilevabilità d’ufficio sono, peraltro, da rapportare alle preclusioni determinatesi nel processo e, in particolare, a quella derivante dal giudicato interno formatosi – ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all’esito della verifica del predetto requisito – per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (siccome relativa ad un indispensabile premessa o presupposto logico – giuridico della pronuncia) in ordine all’esistenza del requisito; mentre, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda e l’interessato abbia appellato in ordine all’esclusione della sussistenza del requisito, la carenza del riconoscimento del vincolo storico è deducibile (anche) per la prima volta in appello, o rilevabile d’ufficio dal giudice di secondo( Cass. nn. 1704 e 13973 del 2015; n. 6573/2012).
5. La censura è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), “che l’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 5, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 per gli immobili dichiarati di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1089 del 1939, persegue l’obiettivo di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili vincolati” (Cass. n. 4244/2016 e n. 11794/2010).
Pertanto, la ratio della agevolazione “va individuata in una esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta” (Corte Cost., sentenza n. 345/2003).
È, inoltre, opportuno ricordare che il D.Lgs. n. 42 del 2004, non ha abrogato il testo unico in materia di beni culturali e ambientali previsto dal D.Lgs. n. 490/99 ed inciso sulla disciplina contenuta nella citata legge n. 1089 del 1939 introducendo, per quanto qui interessa, un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni, ovviamente sempre di rilievo culturale, di proprietà privata oppure di proprietà pubblica, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata, ne gode solo allorquando sul bene sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, da parte della Soprintendenza.
Questa Corte ha, poi, avuto modo di affermare il principio secondo cui il riconoscimento delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, che si estrinseca a mezzo del provvedimento di notifica, è previsto per le sole cose di proprietà privata, al fine dì assoggettarle alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela (L. n. 1089 del 1939, art. 3), laddove per i beni che appartengono agli enti pubblici è sufficiente la mera appartenenza alle categorie storica, artistica, archeologica, essendo solo previsto l’obbligo dei legali rappresentanti degli enti della compilazione degli speciali elenchi (L. n. 1089 del 1939, art. 4) con effetti meramente ricognitivi e non già costitutivi ( Cass. n. 2995 del 10/02/2006).
Il D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ha, poi, disciplinato la materia introducendo un sistema di tutela misto a seconda che si tratti di beni di rilievo culturale di proprietà privata oppure di proprietà pubblica, nel senso che la proprietà pubblica gode sempre delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, mentre la proprietà privata ne gode solo allorquando sia intervenuta una dichiarazione di interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico da parte della Soprintendenza.
Alla stregua dell’art. 10, per i beni di proprietà privata vige un sistema di tutela del solo patrimonio culturale dichiarato, nel senso che essi godono di tutela solo in presenza della “dichiarazione di interesse culturale” prevista dall’art. 13 D.Lgs. n. 42 del 2004, rilasciata dalle competenti autorità, che ne attesti il valore storico e archeologico ( cfr. Cass. n. 12307 del 27 aprile 2017; Cass. n. 11664 del 10 marzo 2017; Cass. n. 29194 del 6.12.2017;Cass. n. 19878 del 05/10/2016).
Ebbene, il provvedimento con cui l’immobile ha ottenuto il riconoscimento dello status reca la data del 17.12.2003 e risulta notificato in data 5 febbraio 2004, epoca in cui può dirsi concluso il procedimento di riconoscimento dello status dell’immobile, in quanto è da tale momento che il diritto soggettivo del proprietario affievolisce ad interesse legittimo per effetto del vincolo che scaturisce dal riconoscimento della storicità, con effetti ex nunc.
In altri termini è necessario per il riconoscimento del valore storico-culturale l’ufficializzazione del vincolo da parte della Soprintendenza ex lege n. 42/2004: la notificazione del provvedimento impositivo, da eseguire in forma amministrativa ai sensi dell’art. 53 del R.D. 30.1.1913 n. 263 (tuttora in vigore in virtù del richiamo fattone nell’art. 73 della legge n. 1089-1939), costituisce elemento costitutivo della fattispecie ( anche ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione spettante allo Stato); la qualificazione dei beni culturali di cui agli artt. 2 e 3 dipende dunque esclusivamente dalla notifica del provvedimento che riconosce dette qualità.
Detto principio è stato reiteratamente affermato da questa a Corte, secondo la quale per gli immobili di proprietà privata il regime agevolativo si rende applicabile solo con la notifica della dichiarazione di interesse culturale; mentre, al contrario per gli immobili di proprietà pubblica si sono registrati in passato incertezze, derivanti dal non chiaro tenore delle norme (Cass. 19878/2016).
In ogni caso, non va trascurato che anche a voler considerare la diversa data di emanazione del provvedimento amministrativo, l’imposta comunale è dovuta per anni solari, in proporzione alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese in cui “il possesso si è protratto per almeno quindici giorni” è “computato per intero” ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504.
6. Infine, alcuna rilevanza può assumere ai fini della decisione la preesistenza di un tutela archeologica sull’immobile de quo, atteso che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’agevolazione prevista, per gli immobili qualificati di interesse storico-artistico, dall’art. 2, comma 5, del D.L. n. 16 del 1993, conv., con modif., dalla L. n. 75 del 1993, è applicabile solo agli immobili sottoposti al vincolo diretto di cui all’art. 3 della I. n. 1089 del 1939 (richiamato dall’art. 2, comma 5, cit.) ( Cass . n. 10760 del 03/05/2017.
In conclusione, il ricorso va accolto; la sentenza della CTR va, dunque, cassata e, tenuto conto delle altre eccezioni sollevate dalla contribuente e ritenute implicitamente assorbite dai giudici regionali, rinvia la causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, rinvia la causa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 9, sentenza n. 1474 depositata il 21 aprile 2023 - Il contribuente, omettendo di richiedere al datore di lavoro l'applicazione del regime agevolativo e non presentando…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2022, n. 26325 - In tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle "finestre" si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale…
- Corte di Cassazione sentenza n. 27257 depositata il 24 ottobre 2019 - I divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente…
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Campania, sezione 4, sentenza n. 1886 depositata l' 8 febbraio 2023 - Gli immobili di proprietà dell'Ente ricorrente, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale…
- MINISTERO BENI CULTURALI - Decreto ministeriale 10 dicembre 2020 - Modifiche ed integrazioni al decreto 11 maggio 2016, recante: «Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…