CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2019, n. 24943 – Fatti salvi i cd. vantaggi compensativi, l’art. 2497 cod. civ. prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, siano responsabili per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società