CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2019, n. 24953 – Il credito del professionista che ha redatto l’attestazione in pendenza del concordato c.d. in bianco ex art. 161 comma 6 l.fall. è riconducibile, come già rilevato, alla previsione dell’art. 161, comma 7, rientra dunque nell’ipotesi di collocazione in prededuzione in forza di specifica disposizione di legge, sussistendo una pacifica relazione di consecutività con il successivo fallimento, che è stato dichiarato a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato e che trova dunque causa nella medesima situazione di insolvenza