CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 ottobre 2021, n. 27310 – Ove il progetto di ristrutturazione si riferisca in modo esclusivo ad una unità produttiva, le esigenze di cui all’art. 5, c. 1, della l. n. 223 del 1991, riferite al complesso aziendale, possono costituire criterio esclusivo nella determinazione della platea dei lavoratori da licenziare, purché il datore indichi nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. n. 223 cit. sia le ragioni che limitino i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti