CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2018, n. 21826
Tributi – Riscossione – Vizio di notifica degli atti prodromici – Mancata prova della rituale esecuzione della notifica
Esposizione dei fatti di causa
1. La CTR della Basilicata, con sentenza n. 17/2/2010, rigettava l’appello proposto dal contribuente B.G. avverso la sentenza n. 13/02/2006 pronunciata dalla CTP di Potenza. La CTR rilevava che il ricorso era stato proposto avverso l’intimazione di pagamento n. 2004/0030197 con cui era stato proceduto al recupero coattivo delle imposte, sanzioni ed interessi iscritti a ruolo con la cartella esattoriale n. 09220000013666986.000 dell’importo di euro 668.653,21, riferita all’avviso di rettifica n. 800102/98 per l’anno 1993. Ciò premesso, i giudici di appello ritenevano che il ricorso del contribuente fosse infondato in quanto la cartella era stata ritualmente notificata a norma dell’art. 140 cod. proc. civ. ed era divenuta definitiva per mancata impugnazione, come pure era divenuto definitivo per mancata impugnazione il prodromico avviso di rettifica, da ritenersi anch’esso ritualmente notificato.
2. Avverso alla sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente formulando cinque motivi. Equitalia Basilicata s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
Esposizione delle ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 140 cod. proc. civ. in quanto la CTR ha errato nel ritenere che la notifica dell’intimazione e della cartella era avvenuta ritualmente poiché non vi era prova dell’avvenuto invio della prescritta raccomandata con avviso di ricevimento dopo il deposito del plico presso la casa comunale. Quanto all’avviso di rettifica, esso era stato ritirato da persona diversa dal destinatario in luogo diverso da quello della sua residenza.
2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’articolo 19 del decreto legislativo 546/92 in quanto la CTR è incorsa in errore nel ritenere che fosse inammissibile il ricorso proposto avverso l’intimazione di pagamento se non per vizi suoi propri, posto che gli atti prodromici non erano stati ritualmente notificati e, quindi, essi erano impugnabili unitamente all’intimazione di pagamento.
3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 57 del d.p.r. 633/72 in quanto la CTR ha errato nel ritenere la legittimità della notifica dell’avviso di rettifica.
4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 17 d.p.r. 602/73 e 43 d.p.r. 600/73 in quanto la CTR ha errato nel ritenere la tempestività della notifica dell’avviso di rettifica e della cartella.
5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. per non aver la CTR considerato che i documenti a riprova delle avvenute notifiche non erano stati depositati in originale e per non aver considerato che nella cartella mancava l’indicazione del responsabile del procedimento.
6. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Ciò in quanto il ricorrente ha dedotto che il ricorso aveva ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 2004/0030197 relativo alla cartella esattoriale n. 09220000013666986.000. La sentenza impugnata, nella parte narrativa, indica correttamente tali atti ma nella parte motivazionale, laddove esplicita le ragioni a sostegno della ritualità della notifica degli atti, fa riferimento alla cartella esattoriale n. 13666986000, di talché la motivazione non attiene all’oggetto del giudizio.
7. Si impone, perciò, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione per nuovo esame. Provvederà il giudice di rinvio alla regolazione delle spese processuali anche di questo giudizio di legittimità.
8. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione.
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