CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2022, n. 26317 – Ai fini dell’istituto processuale dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l’INPS, anche là dove l’interessato intenda poi far valere l’accertamento sanitario omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell’invalido civile