CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 gennaio 2019, n. 185
Lavoro – Sospensione dell’attività lavorativa – Collocamento in cassa integrazione guadagni – Graduatoria
Fatti di causa
1.1. Con sentenza n. 30/2013 la Corte di appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, decidendo sull’impugnazione proposta dalla F. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 54/2013, confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.M.A., I.M., C.H., A.M. e H.T.M., tutti dipendenti della società con mansioni di autista 3° livello super, inteso ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla sospensione dell’attività lavorativa sino alla riammissione al lavoro oltre ai contributi previdenziali, ciò per la mancanza di specificità nonché incoerenza, incongruità e per il carattere discriminatorio dei criteri utilizzati per la redazione della graduatoria e il collocamento in cassa integrazione guadagni.
1.2. Riteneva la Corte territoriale che il criterio della ‘elevate professionalità’ così come definito dall’Accordo sindacale del 2/2/2010 (e da valutarsi tenendo conto di sei subcriteri e cioè della conoscenza e rispetto del manuale dell’autista e delle disposizioni interne relative e/o della conoscenza e del rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e/o della conoscenza del territorio di riferimento e/o delle capacità comunicative e di comprensioni delle lingue abitualmente utilizzate nel contesto lavorativo dell’azienda – italiano e tedesco – e/o della conoscenza teorica del veicolo e/o la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla società o terzi e la relativa valutazione) non fosse connotato da quel grado di specificità come definito da questa Corte in plurime decisioni tra cui Cass. n. 19618/2011 e Cass. n. 7720/2004 ed in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione ma si sostanziasse in un criterio meramente programmatico.
In particolare evidenziava che l’uso della coppia di congiunzioni, congiuntiva e disgiuntiva (e/o) lasciasse in concreto aperta una vastissima gamma di opzioni che potevano spaziare dalla valorizzazione di uno soltanto dei sei subcriteri a quella di tutte e sei cumulativamente, con tutte le possibilità intermedie, liberamente individuabili e combinabili all’interno della serie.
Rilevava, inoltre, che di tali parametri ne fossero stati utilizzati soltanto sei e che quello concernente le ‘capacità comunicative e di comprensione’ individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca fosse discriminatorio in quanto tale conoscenza era stata desunta in via presuntiva dal mero dato della nazionalità dei lavoratori.
Riteneva, altresì, che nelle somme da attribuirsi ai lavoratori in via risarcitoria dovesse essere ricompresa l’indennità di trasferta (in quanto parte integrante della retribuzione e quella di disagio (dovuta indipendentemente dall’effettiva presenza nel luogo di lavoro).
Escludeva che potesse essere detratto dal dovuto a titolo di risarcimento quanto percepito a titolo di integrazione salariale in quanto i titoli erano diversi, essendo l’integrazione corrisposta dall’INPS e non dal datore di lavoro e quindi rimborsabile da parte dei lavoratori allo stesso INPS.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre la F. S.p.A. con sei motivi.
3. M.M.A., I.M., C.H., A.M. e H.T.M. resistono con controricorso e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere per essere intervenuti tra le parti accordi conciliativi e per aver i lavoratori rinunciato agli effetti delle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Bolzano.
4. I lavoratori hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Sono intervenute in data 2/10/2013 conciliazioni innanzi alla competente Commissione della Direzione Provinciale del Lavoro di Bolzano tra la F. S.p.A. e gli odierni controricorrenti, come da distinti verbali ritualmente depositati.
Dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati e dal rappresentante della F. S.p.A., risulta che le parti, con l’assistenza dei rispettivi legali, sono addivenute ad un accordo transattivo concernente la controversia de qua ed alle condizioni ivi indicate.
Tali verbali di conciliazione si appalesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione (si veda la richiesta conclusiva dei controricorrenti in sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ.).
In tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.
2. Quanto alla regolamentazione delle spese, va rilevato che nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. i controricorrenti (contrariamente a quanto dai medesimi richiesto in sede di controricorso) hanno insistito per la condanna della società al pagamento di tali spese, evidenziando che i verbali di conciliazione di cui trattasi erano intervenuti prima della notifica del ricorso per cassazione da parte della F. S.p.A.
Va tuttavia considerato che in sede di controricorso del 7/12/2103 i lavoratori avevano evidenziato che la società aveva assolto agli impegni assunti ‘se si eccettua una parte delle spese legali convenute il cui pagamento è stato differito al 15/1/2014’ – e quindi a data successiva alla notifica del ricorso per cassazione -. Tale eccezione (solo in un successivo momento evidentemente superata) già giustificava la notifica. Si veda, infatti, la parte finale di cui al punto ‘Q’ – ‘R’ per il solo A.M. – delle transazioni in cui le stesse erano state sottoposte a ‘condizione risolutiva espressa per cui il mancato adempimento di una delle seguenti obbligazioni previste a carico delle parti: i pagamenti delle somme concordate alle scadenze pattuite […] e/o il pagamento degli importi dovuti a titolo di spese legali o di patto di quota lite […] indicati nella presente transazione, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordò.
Tanto precisato, il contenuto dell’accordo transattivo giustifica (nei termini di cui allo stesso controricorso) la compensazione delle spese tra le parti.
3. Non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere, compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.