CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2018, n. 14939
Tributi – TARSU – Notifica cartelle di pagamento – Società – Notifica in luogo diverso dalla sede legale in mani proprie dell’amministratore – Validità – Notifica in luogo diverso dalla sede legale in mani proprie del figlio convivente dell’amministratore – Invalidità. – Contenzioso tributario – Procedimento – Legittimazione attiva – Parte non che non ha partecipato al precedente grado di appello – Ricorso inammissibile
Fatti di causa
A seguito di differenti iscrizioni a ruolo da parte del comune di Grottammare, venivano notificate alla società C. Hotels s.r.I., con sede legale in San Benedetto del Tronto, quattro diverse cartelle di pagamento relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relative agli anni d’imposta 2001, 2002, 2005, 2006.
A tali cartelle seguivano altrettante intimazioni di pagamento, le quali venivano impugnate dal contribuente – il quale affermava di non aver avuto conoscenza degli atti prodromici, ossia delle cartelle di pagamento – davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, in maniera distinta cartella per cartella e separatamente sia nei confronti del comune di Grottammare che nei confronti di Equitalia centro s.p.a. (per un totale quindi di otto ricorsi).
La Commissione Tributaria Provinciale, con otto separate sentenze, accoglieva sia i ricorsi indirizzati nei confronti di Equitalia centro s.p.a., che quelli nei confronti del comune di Grottammare, ed annullava gli atti impugnati, riconoscendo l’inesistenza delle notifiche degli atti prodromici, perché effettuate in luoghi non corretti o a persone non legittimate.
Nei confronti delle suddette sentenze, proponevano appello sia Equitalia centro s.p.a. (per le quattro sentenze in cui era risultata soccombente) sia il comune di Grottammare (per le seconde quattro sentenze). Il suddetto Comune – che notificava tali appelli anche ad Equitalia centro s.p.a. (la quale dunque per queste seconde quattro sentenze non era stata parte del giudizio di primo grado, in quanto intercorso solo tra C. hotels s.r.l. ed il comune di Grottammare) – sosteneva di aver eseguito la notifica degli atti prodromici presso una sede effettiva della società, sebbene diversa da quella legale.
Per quanto riguarda invece gli appelli proposti da Equitalia centro s.p.a., la Commissione Tributaria Regionale delle Marche emise quattro decreti (che non sono oggetto di impugnazione in questa sede) con i quali tali appelli furono dichiarati inammissibili in quanto pervenuti presso la cancelleria del giudice d’appello oltre il termine di’ trenta giorni dalla notifica dell’atto di appello.
Per quanto riguarda invece gli appelli proposti dal comune di Grottammare, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche – con sentenza n. 84/4/12 depositata il 30 maggio 2012 ed oggetto dell’odierna impugnazione in Cassazione da parte di Equitalia centro s.p.a. – riuniti i quattro appelli del comune di Grottammare contro C. Hotels e ad essa notificati (nonché gli stessi quattro appelli notificati ad Equitalia), rilevava preliminarmente che il suddetto Comune, fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, aveva evidenziato che l’intimazione di pagamento è un atto non autonomamente impugnabile in presenza di una precedente cartella esattoriale. Nel merito della questione attinente alle notifiche delle cartelle di pagamento, mai notificate presso la sede legale della società C. Hotels, riteneva la sentenza impugnata che la regolarità di ciascuna andasse verificata caso per caso. Quanto alla notifica per la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) relativa al 2001, essa è stata fatta a soggetto differente dal contribuente e sarebbe quindi nulla. Quanto alla notifica per la TARSU relativa al 2002, essa pure è stata fatta a soggetto differente dal contribuente e sarebbe quindi nulla. Quanto alla notifica per la TARSU del 2005, essa è stata fatta a mani proprie dell’amministratore della società C. Hotel ed è quindi valida, pur se effettuata fuori della sede legale.
Quanto alla notifica per la TARSU del 2006, essa è stata fatta a mani del figlio convivente dell’amministratore e sarebbe quindi nulla perché effettuata fuori dalla sede legale della società e non vi è prova che sia stata fatta nella residenza dell’amministratore. Concludeva quindi la sentenza impugnata annullando la sentenza di primo grado solo per quanto riguarda la tassa sui rifiuti relativa al 2005, riconoscendo la legittimità della notifica della relativa cartella.
Contro tale sentenza – in cui erano parti del giudizio solo C. Hotels e il comune di Grottammare e non anche Equitalia centro s.p.a. – e non dunque contro i decreti pronunciati dalla Commissione Tributaria Regionale nei confronti di C. Hotels e Equitalia centro s.p.a., quest’ultima proponeva ricorso affidato a tre motivi; il contribuente si costituiva con controricorso.
In prossimità delle udienze le parti depositavano memorie con le quali ribadivano le rispettive tesi.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente (Equitalia centro s.p.a.) denuncia violazione del principio di integrità del contraddittorio per non aver considerato la complessiva posizione di Equitalia centro s.p.a., omettendo di menzionarla nel corpo e nel dispositivo della sentenza e così non considerando che invece anch’essa era parte nel giudizio di appello.
Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli art. 137 ss. cod. proc. civ., anche in combinato disposto con l’art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 145 cod. proc. civ., in quanto tutte le notifiche sarebbero state effettuate regolarmente.
Con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la soluzione nel giudizio e consistente in particolare nel non avere tale motivazione considerato la documentazione relativa alla validità delle notifiche.
Nel suo controricorso C. Hotels s.r.l. chiede che il ricorso venga dichiarato improcedibile per mancanza di legittimazione di Equitalia centro s.p.a. e in subordine che venga dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Il ricorso è inammissibile in quanto Equitalia centro s.p.a. non ha partecipato al giudizio oggetto della sentenza impugnata.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all’impugnazione può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello (Cass. 23 marzo 2017, n. 7467); inoltre, il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in sede di legittimità, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio (Cass. 5 luglio 2004, n. 12286).
Nel caso di specie, e come emerge dalla sentenza impugnata (in cui la Commissione Tributaria Regionale è stata chiamata a decidere su appelli formulati esclusivamente dal comune di Grottammare), nonché dai decreti di inammissibilità degli appelli proposti da Equitalia centro s.p.a. contro C. Hotels, il ricorso è stato proposto da un soggetto, Equitalia centro s.p.a., che non è stato parte né del giudizio di primo grado né del giudizio di secondo grado (non rileva infatti che l’appello gli sia stato notificato dal comune di Grottammare, in quanto poi Equitalia centro s.p.a. non ha partecipato al relativo giudizio, come risulta dalla sentenza, in cui quest’ultima non viene mai citata, e come indirettamente ammesso dalla stessa parte ricorrente nel momento in cui, con il primo motivo di ricorso, si duole della violazione del principio dell’integrità del contraddittorio per non aver la sentenza impugnata considerato la complessiva posizione di Equitalia centro s.p.a.), e che dunque è privo di interesse ad agire. Equitalia centro s.p.a. non ha infatti considerato che, anche se la vicenda sostanziale è unitaria, la vicenda processuale si è invece sviluppata in diversi giudizi e quindi avrebbe semmai potuto impugnare, ma non lo ha fatto, i decreti presidenziali di inammissibilità, che riguardavano i quattro giudizi in cui è stata effettivamente parte in primo grado.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, condanna Equitalia centro s.p.a. al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 7.300, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
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