CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2018, n. 15021
Licenziamento per motivi disciplinari – Contestazione – Ammanco di cassa – Insinuazione nei confronti del responsabile del negozio – Verifica
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Roma, pronunziando in sede di reclamo, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento per motivi disciplinari intimato a E.C. da M. & T. s.r.l., con lettera del 4.11.2013.
1.1. Il giudice di appello, richiamato l’integrale contenuto della contestazione disciplinare, ha osservato che dalla emergenze in atti risultava provato l’ultimo degli addebiti contestati alla lavoratrice, costituito dall’avere questa insinuato nei confronti del responsabile del negozio presso il quale prestava attività come commessa addetta alla cassa, che l’ammanco di tre euro rispetto all’importo complessivo di trecento euro – costituente il fondo cassa contenuto in un astuccio che, come da prassi, veniva consegnato dal responsabile del negozio all’addetta all’apertura della cassa – era stato un espediente utilizzato al fine di liberarsi di essa C., sanzionandola disciplinarmente; ciò pur essendo la C. consapevole dal fatto che la società, per ammanchi di pochi euro, non aveva mai mosso alcun addebito; su tale ricostruzione non veniva ad incidere la sentenza penale di assoluzione della C., tratta a giudizio in seguito alla querela presentata nei suoi confronti dal responsabile del negozio, sentenza che, oltre a non essere vincolante nei confronti della società datrice che non si era costituita parte civile né risultava fosse stata posta in condizione di farlo, aveva solo escluso il disvalore penale del fatto ascritto ma non le frasi pronunziate dalla C. all’indirizzo del direttore del negozio.
Tale fatto, alla stregua delle previsioni collettive, era punibile con sanzione espulsiva e non, come sostenuto dalla C., con sanzione conservativa in quanto la norma collettiva – art. 225 c.c.n.I. – prevedeva la irrogazione del licenziamento in ipotesi di grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220 c.c.n.I. tra i quali vi era quello di tenere una condotta conforme ai doveri civici. La insinuazione nei confronti del direttore circa l’uso strumentale e preordinato dell’ammanco costituiva gravissima violazione di tali doveri tra i quali era annoverabile quello di non formulare accuse o insinuazioni gratuite che potevano, anche solo minimamente, cagionare una danno all’altrui immagine o reputazione; la condotta della C. appariva grave anche sotto il profilo soggettivo che denotava una particolare intensità del dolo o, comunque, una colpa inescusabile; né la reazione datoriale poteva ascriversi ad un motivo discriminatorio determinato da intento ritorsivo datoriale richiedendosi a tal fine la legittimità del comportamento del lavoratore, legittimità non ravvisabile in presenza di una condotta violativa dei più elementari doveri del vivere civile.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso E.C. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 18 Legge 20/05/1970 n. 300 nonché dell’art. 2119 cod. civ., censurando la decisione per avere, in violazione del principio di immutabilità della contestazione, verificato la sussistenza della giusta causa di licenziamento sulla base di un fatto diverso e più ampio rispetto a quello posto a fondamento della lettera di contestazione; la lettera di addebito, infatti, imputava alla C. di avere direttamente accusato il responsabile del negozio della sottrazione dei soldi dal proprio fondo cassa, circostanza questa esclusa sia nella sua materialità che nel suo carattere antigiuridico dalla sentenza che aveva definito il giudizio penale conseguente alla querela presentata dal direttore B. nei confronti della C.; il giudice del reclamo aveva, invece, dimostrato di prendere in considerazione non l’accusa diretta ma anche la insinuazione formulata nei confronti del responsabile del negozio.
2. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7 e 18 Legge n. 300/1970, dell’art. 21 Cost., degli artt. 2119 cod. civ. e degli artt. 220, 225 e 229 c.c.n.I. Commercio, censurando la valutazione di sussistenza della giusta causa di licenziamento che assume fondata solo sulla verifica del fatto materiale, senza indagarne i profili di antigiuridicità. In questa prospettiva sostiene che le frasi pronunziate dalla C. consistevano essenzialmente nel riferire ad un proprio superiore fatti realmente accaduti limitandosi a “fotografarli” ed erano, pertanto, prive del carattere di antigiuridicità, diversamente essendo ravvisabile nella sentenza impugnata la violazione del principio costituzionale di cui all’art. 21 Cost.; contesta, inoltre, la riconducibilità delle condotte ascritte alla violazione dei doveri civici di cui all’art. 220 c.c.n.I.
3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 654 cod. proc. pen., dell’ art. 2119 cod. civ., degli art. 7 e 18 L n. 300 /1970 e degli artt.. 220,225 e 229 c.c.n.I. Commercio, censurando, in sintesi, la sentenza impugnata per non avere considerato che la sentenza penale di assoluzione con formula per insussistenza del fatto” non si era limitata ad escludere il disvalore del fatto ascritto ma aveva anche accertato la materiale insussistenza dello stesso.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il giudice di primo grado ha ritenuto provato l’addebito oggetto di contestazione accertando che la C. aveva, comunque, insinuato che il proprio superiore aveva artatamente inscenato un ammanco di denaro al fine di determinare l’irrogazione del licenziamento. Da tanto si evince che la sentenza di primo grado aveva preso in considerazione, quale oggetto di addebito, l’insinuazione nei confronti del superiore e non solo l’accusa diretta di avere prelevato dei soldi dal fondo cassa. Posto che secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata i motivi di reclamo articolati dalla C. concernevano l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la esclusione della natura ritorsiva del recesso datoriale, costituiva onere della odierna ricorrente dimostrare, mediante la adeguata esposizione della vicenda processuale, che la sentenza del Tribunale era stata investita da censura anche in relazione al profilo della corretta individuazione dei fatti oggetto di addebito, quali risultanti dalla lettera di contestazione. Parte ricorrente si è, invece, sottratta a tale onere in quanto non ha allegato, prima ancora che documentato mediante la riproduzione o il riassunto dei pertinenti brani dell’atto di reclamo di avere, in seconde cure, sollevato la questione proposta con il motivo in esame; anzi, la circostanza può dirsi positivamente esclusa alla luce della stessa ricostruzione delle fasi del giudizio di merito operata nel ricorso per cassazione (v. in particolare, sui motivi di reclamo, pagg. 30 e 31). Alla luce di quanto ora osservato le condotte oggetto di contestazione rv risultano cristallizzate nella interpretazione data dal giudice di primo grado alla lettera di addebito e comprendono quindi anche la insinuazione nei confronti del direttore del negozio; a ciò consegue la preclusione di ogni deduzione attinente alla violazione del principio di immutabilità della contestazione.
5. Il secondo motivo di ricorso è da respingere. La sentenza impugnata ha fondato la propria valutazione della sussistenza della giusta causa su un fatto – insinuazione nei confronti del responsabile del negozio di avere sottratto i tre euro dal fondo cassa al fine di poter sanzionare disciplinarmente la C., pur nella consapevolezza che in tali casi la società non adottava alcuna iniziativa – diverso dal mero riferire al superiore i fatti accaduti (mancanza dei tre euro dal fondo cassa), come, invece, prospettato dalla ricorrente. Ciò assorbe ogni rilievo alla denunziata violazione del principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.. Di tale fatto, inoltre, è stata espressamente presa in considerazione l’antigiuridicità laddove esso è stato ricondotto alla grave violazione dei doveri civici sanzionata dal contratto collettivo. Le ulteriori deduzioni del ricorrente intese a contrastare tale valutazione risultano inammissibili in quanto per un verso ancorate al presupposto – rivelatosi insussistente- che il fatto addebitato era costituito dalla mera denunzia da parte della C. dell’accaduto laddove, come visto, esso era costituito anche dall’insinuazione nei confronti del responsabile del negozio di un utilizzo precostituito a fini disciplinari dell’ammanco riscontrato, e, per altro verso, intese a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio nella ricostruzione del fatto, rivalutazione preclusa al giudice di legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass. 16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357).
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Invero, a prescindere dal rilievo che l’accertamento espresso nel giudizio penale definito con sentenza di assoluzione della C. “per insussistenza del fatto” ha ad oggetto una condotta diversa da quella alla base della contestazione di addebito disciplinare in quanto l’imputazione penale per il reato di cui all’art. 594 cod. pen., concerneva il profferimento della frase “qui tutti devono sapere che hai rovistato nel fondo” laddove l’addebito disciplinare, invece, ascriveva alla lavoratrice una condotta ben più articolata consistente nell’avere accusato il B., responsabile del negozio, della sottrazione di soldi dal fondo cassa per utilizzare l’ammanco quale fatto di rilievo disciplinare, si osserva che con il ricorso per cassazione non viene impugnata l’affermazione del giudice del reclamo, configurante autonoma ratio decidendi , in ordine alla non vincolatività della detta sentenza penale nei confronti della società che non si era costituita parte civile in quel giudizio né era stato dimostrato fosse stata messa nelle condizioni di farlo, statuizione coerente con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione, è invocabile, ex art. 654 c.p.p., nel giudizio civile tra coloro che parteciparono al processo penale (Cass. 16/09/1999 n. 10019; Cass., 10709 del 27/10/1998).
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese di lite.
8. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 novembre 2021, n. 31065 - Nei rapporti tra licenziamento e previsioni disciplinari della contrattazione collettiva, le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non vincolano il…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 giugno 2020, n. 12193 - Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 luglio 2019, n. 20721 - Nei licenziamenti disciplinari a norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 24621 depositata il 14 agosto 2023 - L'obbligo di comunicazione dell'ammontare del reddito professionale alla Cassa di previdenza è correlato all'iscrizione alla Cassa medesima, a prescindere dalla nazionalità, e «non…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 maggio 2022, n. 17597 - In tema di sanzioni disciplinari riferibili al rapporto di lavoro privato, premesso che la contestazione dell'addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi, la…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 11344 depositata il 2 maggio 2023 - La contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve a tal fine rivestire il…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…
- IMU: la crisi di liquidità non è causa di forza ma
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 7707 depositata il 21 m…