CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 giugno 2020, n. 10865

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti – Requisito del c.d. minimo assicurativo ex art. 19, co, 1, R.D.L. n. 636/1939 – Anzianità da riferire al lasso di tempo trascorso dalla data di iscrizione del lavoratore all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione al 31 dicembre dell’anno della prestazione

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva accolto la domanda proposta da R.L. finalizzata ad ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti per l’anno 2000, inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda del 23/3/2001.

2. La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, riteneva che sussistesse il requisito del c.d. minimo assicurativo previsto dall’articolo 19 primo comma del R.D.L. n. 636 del 1939, convertito con modificazioni dalla legge n. 1272 dello stesso anno, ovvero di almeno due anni di assicurazione obbligatoria alla data di inizio della disoccupazione, in quanto, dovendosi il biennio calcolare a ritroso a partire dal 31 dicembre dell’anno per il quale viene richiesta la prestazione, la ricorrente poteva far valere al 31/12/2000 almeno due anni di anzianità assicurativa, avendo lavorato dall’aprile del 1999 e nell’anno 2000.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui R.L. non ha opposto attività difensiva.

4. La causa, già chiamata all’udienza del 17.9.2019, è stata nuovamente fissata per l’udienza del 5.2.2020 dopo che questa Corte ha richiesto e ottenuto dall’UNEP presso la Corte d’appello di Roma l’indicazione della data in cui è stata richiesta la notifica del ricorso.

Ragioni della decisione

5. Il ricorso è ammissibile: l’Ufficio UNEP presso la Corte d’appello di Roma ha riferito che il ricorso dell’Inps è stato avviato per la notifica in data 10.1.2014, e dunque nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta il 10.1.2013) previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica apportata dal comma 17 dell’art. 46, L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis in quanto il ricorso introduttivo è del 2003.

6. A fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 7 comma 3 prima parte del dl. n. 86 del 1988, convertito in legge n. 160 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni, e 19 comma primo del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in l. n. 1272 del 1939, come vigenti ratione temporis.

7. L’istituto sostiene che dal combinato disposto richiamato si ricaverebbe che l’anzianità assicurativa di due anni (requisito del cosiddetto minimo assicurativo) debba riferirsi al lasso di tempo che deve essere trascorso dalla data di iscrizione del lavoratore all’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione al 31 dicembre dell’anno di riferimento della prestazione (nel caso di specie, il 31.12.2000), non essendo sufficiente ad integrare il requisito un qualsiasi periodo d’iscrizione nell’anno solare di riferimento della prestazione (nel caso di specie l’anno 2000) e nell’anno solare precedente (nel caso di specie l’anno 1999). Sostiene che nel caso, avendo la M. iniziato a lavorare nell’aprile 1999, non sussisterebbe il requisito del biennio al 31 dicembre 2000.

8. Il ricorso è fondato.

L’art. 19 del r.d.l. 14/04/1939, n. 636, prevede che «In caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, l’assicurato, qualora possa far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione, ha diritto a una indennità giornaliera fissata in relazione all’importo del contributo per l’assicurazione disoccupazione versati nell’ultimo anno di contribuzione precedente la domanda di prestazione».

Questa Corte ha poi in proposito da tempo chiarito che «Il diritto all’indennità giornaliera di disoccupazione ex art. 19 r. d. l. n. 636 del 1939 sorge con il concorso di due requisiti: il primo è che alla data di inizio della disoccupazione l’assicurato possa far valere almeno due anni di assicurazione obbligatoria nella disoccupazione (requisito del minimo assicurativo); il secondo è che nel biennio immediatamente precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (biennio che può non coincidere con quello richiesto per il minimo assicurativo) l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione o, quanto meno, di obbligo contributivo (requisito del minimo contributivo)» (Cass. 03/05/1984, n. 2694).

9. Per il computo del tempo, in assenza di diversa previsione, dovrà applicarsi il criterio generale previsto dall’art. 2963, comma 2, cc., integrato con quello secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune ex nominatione díerum (Cass. n. 13406 del 26/05/2017, Casss. n. 7386 del 09/08/1996, Cass. n. 757 del 27/01/1987), con la conseguenza che la scadenza di detto termine si ottiene mediante un conteggio a ritroso che deve proseguire fino all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello da cui esso decorre.

10. La Corte territoriale, che ha ritenuto integrato il biennio con riferimento al periodo dal 29.4.1999 al 31.12.2000, non si è attenuta al suddetto principio.

11. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame valutando il requisito dell’anzianità assicurativa nel senso indicato.

12. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

13. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.