CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2018, n. 5552
Cartella esattoriale – Sgravi contributivi per le imprese alberghiere – Domanda di variazione dell’inquadramento previdenziale – Efficacia retroattiva – Invariata natura alberghiera dichiarata fin dalla prima istanza – Escluse dichiarazioni inesatte o mendaci della società, ovvero un comportamento omissivo – Inquadramento iniziale erroneamente difforme dall’attività svolta
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame, proposto dall’INPS, avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento della somma di euro 2.291.077 per indebita applicazione di sgravi contributivi per le imprese alberghiere, nel periodo gennaio 1992 – dicembre 1997, nonostante l’iscrizione della s.r.l. L. nel settore commercio, come impresa esercente bar ristorante.
2. La Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, riconosceva il diritto della s.r.l. L. al godimento degli sgravi contributivi e a tale esito perveniva sul presupposto che l’INPS dovesse inquadrare la società, ai fini previdenziali, quale esercente attività alberghiera, dalla data della domanda di inquadramento, presentata in data 20 giugno 1989 (all’esito della quale la società era stata, invece, inquadrata quale esercente attività di bar e ristorante) e in riferimento al regime normativo all’epoca vigente, e che la domanda (del 28 gennaio 1998) di variazione dell’inquadramento, con decorrenza 20 giugno 1989, in conformità all’attività alberghiera esercitata, pur presentata nel vigore della legge n. 335 del 1985, andava riferita alla iniziale domanda di inquadramento, espressamente richiamata dalla società; riteneva, inoltre, connotata da specificità la domanda riconvenzionale, proposta dalla società opponente per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi per le imprese alberghiere, evincendosi la relativa quantificazione dalla cartella di pagamento opposta.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, la s.r.l. L., che ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui ha resistito l’INPS, con controricorso.
4. Equitalia Centro s.p.a. è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
5. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione dell’art.3, comma 8, legge 8 agosto 1995, n.335, degli artt. 49 e 50 legge 9 marzo 1989, n.88 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l’INPS assume che le due domande presentate dalla società, e dirette ad ottenere l’inquadramento previdenziale (con la domanda del giugno 1989) e la variazione del precedente inquadramento (con la domanda del gennaio 1998), sono assoggettate, ratione temporis, ad un diversa disciplina e, rispettivamente, agli artt. 49 e 50 della legge n. 88 del 1989, la prima, e all’art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995, la seconda; assume, inoltre, l’INPS che le variazioni d’inquadramento, disposte su richiesta del datore di lavoro, non possono avere efficacia retroattiva per essere fissata, ex lege, la decorrenza, in data successiva a quella della domanda; che la Corte avrebbe omesso di indicare il percorso logico secondo cui ha ritenuto di escludere l’applicabilità della disciplina dettata dalla citata legge n. 335 del 1995, essendosi limitata ad affermare che la seconda domanda non era nuova, circostanza non sufficiente ad escludere l’applicazione, alla specie, della disciplina delle variazioni d’inquadramento intervenuta nel 1995.
6. Osserva il Collegio che la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda, espressamente, sul diritto di agire per l’accertamento dell’illegittimità dell’iniziale inquadramento nel settore commerciale, anziché alberghiero, la cui valutazione la Corte del gravame fonda sul tenore delle istanze, del 1989 e del 1998, svolte dalla società.
7. Il merito dell’accertamento sotteso all’enunciazione di tale principio, incentrato sul compendio di domande della società volte ad ottenere una classificazione conforme all’attività alberghiera espletata (costituendo circostanza pacifica, come assume l’Inps a pag. 5 del ricorso, il dichiarato svolgimento di attività di bar, ristorante ed albergo fin dalla domanda del 20 giugno 1989) è stato esaurientemente considerato, con apprezzamento della documentazione prodotta in giudizio, e il giudizio di fatto della Corte di merito, nel senso che la «domanda del 1998 non era nuova ma richiamava insistendovi la precedente domanda» non è inficiato, in modo decisivo, dalle prospettazioni difensive incentrate esclusivamente sulle asserzioni che una nuova domanda ne presuppone sempre un’altra, che la successiva non poteva che investire una richiesta di variazione della precedente e che la scansione temporale tra le due domande bastava per attrarre la vicenda nell’orbita della variazione di inquadramento, richiesta dall’impresa nel 1998 e disciplinata, ratione temporis, dalla legge n. 335 del 1995.
8. Con giudizio di fatto risultato immune da adeguate censure, la Corte di merito ha inteso valorizzare l’assenza di una discrasia, nel tempo, tra l’attività effettivamente svolta e le dichiarazioni rese dalla società, sulle quali la classificazione iniziale era fondata ed era stata difformemente ritenuta dall’INPS, o comunque l’assenza di mutamenti, intervenuti nell’attività svolta dall’azienda, per effetto di scelte operate dall’imprenditore tali da mutarne le caratteristiche e comportare una diversa classificazione ai fini previdenziali.
9. Al contempo, evocando l’insistito richiamo, nella domanda del 1998, alla prima domanda e all’effettiva attività alberghiera espletata, la Corte di merito, rimarcando l’invariata natura alberghiera dichiarata fin dalla prima istanza, ha sotteso l’esclusione di dichiarazioni inesatte o mendaci della società, inoltrate nel momento iniziale dell’attività, o di un comportamento omissivo intervenuto, nel tempo e nel corso dell’attività, tale da ingenerare un inquadramento iniziale difforme dall’attività svolta.
10. La tesi difensiva propugnata dall’INPS, di irretrattabilità dell’iniziale inquadramento siccome non gravato da rimedi amministrativi e giudiziari volti a delibarne la difformità dall’effettiva attività aziendale svolta, non avversa efficacemente, in questa sede di legittimità, la sentenza impugnata, rimasta del tutto esente da censure nella parte in cui ha ritenuto la fruizione, da subito, degli sgravi per le aziende alberghiere sintomatica dell’intendimento della società di disattendere, e non riconoscere, la difforme classificazione come commerciale disposta dall’INPS.
11. Neanche vale saggiare la validità delle censure di violazione di legge intertemporale svolte dall’INPS e incentrate sulla prospettazione, in fatto, di una qualificazione delle istanze difforme da quanto ritenuto dal giudice del merito, con apprezzamento in fatto immune da contraddizioni e vizi logici ed espressione di una potestà propria del giudice del merito, insindacabile nel suo esercizio.
12. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbito l’incidentale condizionato.
13. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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