CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2019, n. 10401

Tributi – Contenzioso tributario – Procedimento – Atto di rinunzia al ricorso – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinunzia – Condanna al pagamento delle spese processuali

Ritenuto in fatto

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha confermato il provvedimento del Gip di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del ricorrente C., per aver cagionato il fallimento di S. spa, di cui era amministratore, in concorso col consulente fiscale A., tramite operazioni dolose consistite nell’inadempimento al pagamento di tributi e nella successiva deduzione di crediti erariali inesistenti portati in compensazione, e della distrazione di 375mila euro in favore di A., nonché del reato fiscale ex art. 10 quater D.lvo 74/2000.

1. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la difesa dell’indagato censurando, col primo motivo, l’inosservanza della norma incriminante sulla bancarotta, l’omessa motivazione per il delitto di bancarotta impropria e la nullità del provvedimento Gip per violazione dell’art. 292 cpp. Ha sostenuto il ricorrente che il provvedimento genetico non avrebbe giustificato la gravità indiziaria per l’ipotesi di aggravamento del dissesto derivante dalla simulazione dei crediti erariali ed in completa assenza di motivazione il Tribunale non poteva integrarla.

2. Col secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione illogica per il delitto di indebita compensazione in quanto il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive inerenti la redazione del bilancio al 31 Dicembre 2016.

3.Tramite il terzo motivo è stata censurata di illogicità la motivazione per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, con specifico riferimento alla loro attualità e concretezza, e la nullità dell’ordinanza Gip, sorretta da una motivazione apparente.

In data 26 Novembre è pervenuto in Cancelleria atto di rinunzia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente, la cui firma è stata autenticata dal difensore.

All’odierna udienza il PG, dr.ssa M., ha concluso per l’inammissibilità.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile per rinunzia.

Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto nella cancelleria dell’ufficio giudiziario. (Sent. n. 5378 del 5/12/2014 dep. 5/02/2015). Tale atto, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivocabile della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo del procuratore speciale. (Sez. Un. n.18 del 5/10/1994).

Alla luce di tali principi, nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per Cassazione formulata personalmente dal ricorrente e sottoscritta con firma autenticata dal difensore, depositata presso la Cancelleria di questa Corte, è stata validamente proposta. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.