CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2021, n. 6313
Infortunio – Riconoscimento dello status di vittima del dovere ex articolo 1 legge 266/2005 – Pagamento di assegno vitalizio ex articolo 4 co. 238 legge 350/2003
Fatti di causa
1. Con sentenza del 18.10.08, la Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza del 13.12.07 del tribunale di Livorno, ha rigettato la domanda del signor T., vigile del fuoco, volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex articolo 1 legge 266/2005 e al pagamento di assegno vitalizio ex articolo 4 co. 238 legge 350/2003 per lesioni permanenti riportate in data 3.9.08 quando, all’esito di operazioni di spegnimento di un incendio e poi di addestramento, era stato colpito da infarto ritenuto causalmente riconducibile al servizio prestato.
2. In particolare, la corte territoriale ha escluso che lo spegnimento di incendio potesse considerarsi quale “operazione di soccorso” ai fini del comma 563 dell’articolo 1 legge 266/2005 per difetto di persone in situazione di pericolo ed ha ritenuto non ricorrenti le condizioni di esposizione al maggior rischio rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ex comma 564 del predetto articolo.
3. Avverso tale sentenza ricorre il signor T. per due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione degli articoli 342 e 434 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che la non riconducibilità dello spegnimento di incendio ad attività di soccorso era questione nuova inammissibilmente sollevata in appello.
5. Con il secondo motivo si deduce -ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 1 comma 563 legge 266 del 2005 e 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che comunque si trattava di “attività di tutela di pubblica incolumità” come sottolineato dall’appellato e che la fattispecie ricomprende situazioni di pericolo verso la collettività in generale e non verso persone specifiche predeterminate.
6. Il primo motivo non è fondato, posto che nella memoria di costituzione depositata in primo grado il Ministero aveva espressamente contestato che si trattasse sia di operazioni di soccorso sia di attività di tutela della pubblica incolumità.
7. Del resto il divieto di ius novorum in appello si applica solo alle eccezioni non rilevabili di ufficio quali quelle relative ai fatti impeditivi modificativi estintivi della pretesa avversaria, riservate all’iniziativa della parte.
8. La contestazione della qualificazione giuridica della fattispecie data dal giudice di primo grado non rientra invece nella nozione di eccezione nuova inammissibile in appello, ben potendo la parte sottoporre al giudice attraverso specifico motivo di appello la doglianza riferita alla corretta sussunzione della fattispecie concreta sotto la pertinente disposizione normativa.
9. Quanto al secondo motivo, ed al profilo che denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., deve premettersi (richiamando Sez. 3 – , Sentenza n. 22799 del 29/09/2017, Rv. 645507 – 02, e Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011, Rv. 619449 – 01) che il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato al più (e sempre che ricorrano i presupposti di applicazione della fattispecie previsti dalla nuova formulazione della norma) il diverso vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie.
10. Nella specie, peraltro, la Corte territoriale ha valutato tutti i fatti dedotti dalla parte, pur senza pervenire alla sussunzione della fattispecie nella previsione normativa auspicata dalla parte. Non vi è dunque vizio di omessa pronuncia né ricorre un’omessa motivazione rilevante secondo la nuova formulazione del nuovo n.5.
11. Quanto alla dedotta violazione della disciplina speciale, lamentata sempre con il secondo motivo di ricorso, il motivo è infondato, dovendo escludersi la sussumibilità della fattispecie in quella di pericolo per la pubblica incolumità, prevista dalla lett. E) della su richiamata disposizione.
12. La corte territoriale, sulla base delle risultanze in atti, ha infatti affermato espressamente che si trattava di un piccolo fuoco di agevole spegnimento a lato della strada in assenza di persone. Né la parte ha offerto elementi, specifici e concreti, per addivenire alla riconduzione della fattispecie all’ipotesi prevista dalla ripetuta lett. E).
13. Pur nella consapevolezza che l’incendio è qualificato tra i delitti contro la “pubblica incolumità”, essendo contenuto del capo 1, titolo sesto, del codice penale (sub articolo 423), è utile richiamare a tal proposito la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 1, Sentenza n. 14263 del 23/02/2017 Ud. (dep. 23/03/2017), Rv. 269842 – 01, che ha precisato la differenza tra fuoco e incendio, affermando che, ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (doloso o colposo) occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.
14. La detta distinzione, affermata in sede penale, vale ancor più in sede previdenziale, ove non ricorrono le esigenze di massima tutela del bene protetto e sono compatibili margini più ristretti di riconoscimento dei benefici previdenziali, ancorati alla ricorrenza di presupposti più rigorosi.
15. In presenza di un fuoco non costituente pericolo per la pubblica incolumità, deve pertanto escludersi che nella specie ricorressero i presupposti applicativi della fattispecie di cui alla lett. E).
16. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
17. Spese secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3500 per compensi professionali e 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a riforma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
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