CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 marzo 2022, n. 7472 – La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4 co. 3 della legge n. 223/91, in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le previsioni del medesimo art. 4 determina l’inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4 co. 12