CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2019, n. 28931
Nullità del termine apposto al contratto – Rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Recesso – Indennità a titolo risarcitorio
Fatto
Con sentenza del 21 maggio 2014, la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da E. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che aveva: dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro dalla medesima stipulato con T.A. dal 1° aprile al 30 settembre 2005 e la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla prima data a quella di risoluzione (per dimissioni del lavoratore) del 7 giugno 2005, con la condanna della datrice al pagamento, a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; ed inoltre accertato l’esistenza tra le stesse parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 3 aprile 2006, ordinato alla società la reintegrazione del dipendente e condannato la medesima al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni globali di fatto percepite dalla comunicazione di recesso (qualificata licenziamento) del 17 luglio 2006 alla reintegrazione effettiva, oltre accessori e versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Preliminarmente disattesa l’eccezione di inesistenza della notificazione dell’appello, la Corte territoriale riteneva corretta la liquidazione dal Tribunale dell’indennità risarcitoria a norma dell’art. 32, quinto comma I. 183/2010, nonostante il recesso del lavoratore ante tempus dal contratto di lavoro a tempo determinato convertito.
Inoltre, sulla previa condivisione dell’accertata natura di rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 3 aprile 2006 (per nullità, in difetto di progetto, del contratto di collaborazione tra le stesse fino al 3 ottobre 2006 e pertanto ai sensi dell’art. 69 d.Ig. 276/2003) e della qualificazione come licenziamento della comunicazione di recesso della società del 17 luglio 2006, la Corte partenopea ribadiva, siccome corretta, la liquidazione al lavoratore del risarcimento del danno nella misura suindicata, in difetto di prova dalla società datrice della chiusura aziendale nel periodo invernale.
Con atto notificato il 15 dicembre 2014, la società ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resisteva il lavoratore con controricorso. A seguito di omissione dell’avviso di udienza ai difensori di T.A. (ma soltanto a quelli nuovi invalidamente costituiti), dalla precedente del 5 dicembre 2018 la causa era rinviata a nuovo ruolo e quindi rifissata all’odierna udienza di discussione. Per il medesimo si costituiva il nuovo difensore avv. R.R., in sostituzione dei precedenti, revocati.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, la società ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 32, quinto comma I. 183/2010, per erronea liquidazione dell’indennità forfettizzata (spettante per il periodo cosiddetto “intermedio”, dalla scadenza del termine dichiarato nullo alla sentenza di conversione del rapporto a tempo indeterminato) al lavoratore subordinato a tempo determinato che abbia da esso receduto (per dimissioni dovute a ragioni personali) anticipatamente rispetto alla scadenza del termine.
2. Con il secondo, essa deduce nullità della sentenza per vizio di motivazione, illogica ed incomprensibile, per avere la Corte territoriale liquidato al lavoratore il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto percepite dalla comunicazione di recesso (ancorché qualificata licenziamento) del 17 luglio 2006 alla reintegrazione effettiva, pure in assenza di una prestazione lavorativa da ottobre a marzo, periodo di comprovata interruzione dell’attività alberghiera (cui egli era addetto in quanto impiegato alla reception) e riduzione di quella di ristorazione soltanto al sabato e alla domenica.
3. Il primo motivo, relativo a violazione o falsa applicazione dell’art. 32, quinto comma I. 183/2010 per erronea liquidazione dell’indennità forfettizzata a lavoratore a termine receduto ante tempus, è fondato.
3.1. Deve essere qui ribadito, infatti, il condiviso principio di diritto già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, nell’ipotesi di cessazione del rapporto prima della scadenza del termine nullo, va escluso il riconoscimento, in favore del lavoratore che abbia conseguito la declaratoria di conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato, dell’indennità ai sensi dell’art. 32 l. 183/2010, poiché quest’ultima spetta solo per il periodo cosiddetto “intermedio”, ossia compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (Cass. 14 giugno 2019, n. 16052).
4. Il secondo motivo, relativo a nullità della sentenza per illogicità e incomprensibilità della motivazione per liquidazione al lavoratore del risarcimento del danno anche per il periodo non lavorato a causa di interruzione dell’attività alberghiera in cui impiegato alla reception, è invece infondato.
4.1. Non sussiste il vizio di nullità della sentenza denunciato, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., poiché non è stata omessa la motivazione, non risultando essa priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Cass. 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 10 agosto 2017, n. 19956). E neppure è stata totalmente omessa, per materiale mancanza, la parte della motivazione riferibile ad argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione (Cass. 10 novembre 2010, n. 22845; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864), posto che la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì requisito da apprezzare esclusivamente in funzione di intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920).
4.2. Nemmeno si configura, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., alcuna delle ipotesi (che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. dando luogo a nullità della sentenza) di contraddittorietà e mera apparenza della motivazione della sentenza di merito impugnata, restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma Cost., individuabile nei casi di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940)
4.3. Né, infine, si realizza una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in conseguenza dell’assoluta inidoneità della motivazione ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 25 settembre 2018, n. 22598).
4.4. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha più che adeguatamente motivato la spettanza al lavoratore del risarcimento del danno anche per i mesi invernali sulla base delle scrutinate risultanze processuali (per le ragioni indicate negli ultimi due capoversi di pg. 7), non essendo la loro valutazione suscettibile di contestazione in sede di legittimità, né potendo ivi essere sollecitato un riesame del merito (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679), tanto meno alla luce del già richiamato testo novellato dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., dal cui più rigoroso ambito devolutivo è esclusa la valutazione delle risultanze istruttorie (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940).
5. Dalle superiori argomentazioni discende allora l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo, comportante la cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito in assenza di necessità di ulteriori accertamenti in fatto a norma dell’art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c., rigetto della domanda risarcitoria del lavoratore conseguente all’accertamento di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti dal 1° aprile al 30 settembre 2005.
In ragione dell’esito processuale, le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità devono essere compensate tra le parti in misura della metà e la residua metà liquidata in favore del lavoratore, prevalentemente vittorioso: senza alcuna distrazione, essendo venuta meno, con la revoca dei difensori antistatari sostituiti dal nuovo, la loro richiesta.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, rigetta il secondo; cassa la sentenza, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda risarcitoria del lavoratore conseguente all’accertamento di nullità del termine del contratto a tempo determinato tra le parti dal 1° aprile al 30 settembre 2005; compensa tra le parti in misura di metà le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, ponendo la residua metà a carico della società, liquidate per l’intero: in € 5.800,00 per onorari e diritti e € 200,00 per esborsi per il primo grado; in € 3.960,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi per il grado d’appello; in € 5.000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi per il giudizio di legittimità; tutte oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.
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