CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 novembre 2021, n. 32584
Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno – Accertamento – Differenze retributive – Inammissibilità del ricorso – Notifica da soggetto non legittimato
Fatti di causa
La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1292/19 aveva rigettato l’appello proposto dalla Società Commerciale Prodotti Ortofrutticoli dei Fratelli C. snc avverso la decisione con cui il tribunale di Roma aveva accertato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, dal 1.4.2001 al 25.10.2007, tra la società e N. A., condannando la società a pagare alla lavoratrice la somma di E. 74.688,04 a titolo di differenze retributive.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la Società con tre motivi cui resisteva con controricorso la A. che preliminarmente eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto posto in essere e notificato da soggetto non legittimato.
La causa era trattata all’adunanza del 21 ottobre 2020 presso la Sesta Sezione civile che disponeva ordinanza interlocutoria di rimessione all’udienza pubblica.
La Procura Generale depositava le proprie conclusioni ai sensi dell’art. 23, co.8 bis, D.L.n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, chiedendo preliminarmente la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e comunque inammissibili o infondati i motivi proposti.
Le parti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c.
All’udienza del 7 luglio 2021 la causa era decisa. A seguito di riconvocazione della camera di consiglio la causa era decisa in data 8 settembre 2021.
Ragioni della decisione
1). Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2948 c.c., nonché gli artt. 115, 137, 164,e 421 c.p.c., (in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.), per aver, la Corte di appello, disatteso l’eccezione di prescrizione sollevata sin dal primo grado del giudizio. In particolare è denunciata l’errata individuazione dell’atto interruttivo nel deposito del decreto di fissazione dell’udienza della prima domanda giudiziale (della cui notifica non vi era data certa);
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (ex art. 360 co.1 nn 3 e 4 c.p.c.), per la errata valutazione della Corte territoriale sulla esistenza di un giudicato tra le parti sulle medesime domande.
3) Con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2549, 2551, 2552, 2553, 2554 c.c. con riguardo alla qualificazione del rapporto esistito tra le parti ed alla ritenuta esclusione di un rapporto di associazione in partecipazione.
La A. proponeva controricorso con la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della società e con richiesta di rigetto nel merito dei motivi.
In sede di memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la ricorrente società eccepiva l’inammissibilità del controricorso per inesistenza della notifica. In particolare rilevava l’erroneo indirizzo cui il controricorso era stato spedito (via S. n. 286/A), diverso da quello effettivo (Via S. n. 268/A).
Con riguardo a tale ultima eccezione deve premettersi che la concreta ipotesi del vizio in cui è incorsa la notificazione di cui si discute è relativa alla individuazione di un indirizzo in parte differente rispetto a quello effettivo (via S. 286/A anziché Via S. 268/A), e che si è dunque in presenza di una ipotesi di nullità della notifica. In proposito è stato chiarito che “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. ” ( Cass. SU n. 14916/2016; Cass.n. 5663/2018). Accertata la qualità del vizio deve ulteriormente rilevarsi come questa Corte abbia statuito che “La nullità conseguente alla notifica del controricorso è sanata quando il ricorrente la eccepisce nella memoria, con ciò dimostrando che la notifica ha raggiunto il suo scopo che è quello di portare tempestivamente a conoscenza della controparte l’atto notificato” (Cass.n. 3455/2007).
Il principio, anche affermato e ribadito in più recenti orientamenti in tema di raggiungimento dello scopo dell’atto e sua validità (Cass.n. 3805/2018; Cass.n. 14042/2018; Cass-SU 23620/2018; Cass. SU n. 7665/2016), trova fondamento nella concreta avvenuta conoscenza dell’atto invalido, sul quale, peraltro, attraverso lo scambio di memorie tra le parti, (come è avvenuto nel caso di specie), è assicurato il pieno contraddittorio con garanzia di eguale voce processuale.
Posta quindi la acquisizione nel processo de controricorso deve preliminarmente valutarsi la eccezione di inammissibilità del ricorso di cassazione sollevata dalla controricorrente e posta alla base della ordinanza interlocutoria della Sesta sezione .
La A. eccepiva la inammissibilità del ricorso poiché notificato dalla società in data 4 luglio 2019, successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento della società ( sentenza tribunale di Velletri n. 80/19 pubblicata il 3.7.2019), in violazione dell’art. 43 della legge fallimentare che individua nel solo curatore il soggetto legittimato nel giudizio. La controricorrente soggiungeva, peraltro, che la procura in calce al ricorso per cassazione non conteneva data certa, dovendosi pertanto presumere , quale unico dato di certezza, che la stessa fosse stata rilasciata contestualmente alla notifica e dunque da soggetto non più legittimato. Con l’ordinanza interlocutoria la Sesta Sezione rimetteva la questione alla Sezione ordinaria ritenendo non esistente, a riguardo, un orientamento stabilmente radicato.
Questa Corte ha affermato che “In tema di impugnazioni, qualora dopo la sentenza di secondo grado ed in pendenza del termine per la proposizione del gravame, intervenga il fallimento della parte, il ricorso per cassazione dev’essere proposto e notificato nei confronti del fallimento, mentre ove sia proposto nei confronti del soggetto “in bonis” e notificato al procuratore domiciliatario nel giudizio d’appello, è nullo ai sensi degli artt. 163 e 164 cod. proc. civ., ma la nullità è sanata dalla notifica effettuata, in rinnovazione, al curatore fallimentare” (Cass.n. 16070/2014; Cass.n. 1763/1998).
Il principio, che consegue al disposto dell’art. 43 della legge fallimentare, secondo cui “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”, evidenzia la cesura che , nella sfera della capacità giuridica del soggetto, è determinata dall’intervento del fallimento. A seguito di questo la capacità a stare in giudizio è attribuita al solo curatore . Tale effetto permane per tutta la durata della procedura e solo in caso di chiusura del fallimento e di eventuale ritorno “in bonis” del fallito, la legittimazione processuale del curatore viene meno (Cass.n. 17149/2019).
Nel caso in esame, intervenuta la sentenza dichiarativa del fallimento (sentenza tribunale di Velletri n. 80/19) con pubblicazione del 3.7.2019, risulta evidente la carenza di legittimazione della società fallita allorché ha notificato il successivo 4.7.2019 il ricorso in esame. Medesima carenza di legittimazione è peraltro ravvisabile nel rilascio della procura posta in calce al ricorso, in quanto, priva di specifica data , deve assumersi rilasciata dalla società nella stessa data della notifica del ricorso. L’eccezione sollevata è dunque fondata con conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione della Società ricorrente. I motivi del ricorso risultano pertanto assorbiti dalla pronuncia di inammissibilità dello stesso.
Attese le incertezze giurisprudenziali registrate sui temi affrontati, è opportuna la compensazione delle spese processuali. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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