CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 giugno 2020, n. 11006
Licenziamento disciplinare – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Divieto di operare in concorrenza – Genericità della contestazione – Violazione del principio di immutabilità – Obblighi per legge gravanti sul lavoratore ed espressamente puntualizzati nel contratto individuale
Fatti di causa
Con sentenza del 28 giugno 2018, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Como e rigettava la domanda proposta da M.P. nei confronti di Sistemi Ufficio TLC avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al P. per violazione dell’obbligo di fedeltà ed in particolare del divieto di operare in concorrenza.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondate le eccezioni formali relative alla genericità della contestazione ed alla violazione del principio di immutabilità della stessa, legittimo il controllo sul computer in dotazione al P., irrilevante il riferimento agli artt. 45 e 48 del CCNL per il settore telecomunicazioni per essere stato il licenziamento intimato con riferimento agli obblighi per legge gravanti sul lavoratore e comunque espressamente puntualizzati nel contratto individuale, la cui violazione risultava provata con conseguente ricorrenza dell’invocata giusta causa..
Per la cassazione di tale decisione ricorre M.P., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, I. n. 300/1970 lamenta a carico della Corte territoriale la violazione del principio di specificità della contestazione.
Nel secondo motivo |a violazione e falsa applicazione della medesima norma di legge è prospettata con riguardo al rigetto da parte della Corte territoriale dell’eccepita inosservanza del principio di immutabilità della contestazione Con il terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2105 c.c. in relazione agli artt. 45 e 48 del CCNL di categoria, il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’aver formulato il proprio giudizio sulla sussistenza dell’invocata giusta causa di recesso prescindendo dal riferimento alle fattispecie astratte considerate dal codice disciplinare di cui al CCNL di categoria come punibili con la massima sanzione, in base alle quali andrebbe esclusa la riconducibilità ad esse del fatto addebitato.
Con il quarto motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica della valutazione dalla stessa operata con riguardo alla mancanza addebitata basata su elementi di fatto non coincidenti con quanto risultante dalla lettera di contestazione.
Passando all’esame della proposta impugnazione va rilevata come la stessa ruoti essenzialmente intorno all’imprecisione degli elementi di fatto su cui la Società datrice ha costruito, nel formulare la lettera di contestazione, l’attribuzione al ricorrente dell’addebito dato dal suo operare in concorrenza con la Società medesima, assunto che il ricorrente valorizza sotto una pluralità di profili: per sostenere, con il primo motivo, la non specificità della contestazione, per addebitare alla Corte territoriale, con il quarto motivo, una valutazione della sussistenza della mancanza contestata fuorviata dalla mancata considerazione dell’inesattezza degli elementi assunti a base del giudizio, per affermare, con il secondo motivo, l’incongruità tra l’originaria approssimativa contestazione e la circostanziata successiva lettera di licenziamento tale da fondare la censurata violazione del principio di immutabilità della contestazione.
Sennonché il ricorrente, da un lato, non dà conto dell’effettività delle asserite inesattezze, limitandosi a ribadire la propria versione in ordine alla lettura da dare alla lettera di contestazione, dall’altro non sottopone a specifica impugnazione l’affermazione di cui alla motivazione dell’impugnata sentenza per cui quello stesso giorno al ricorrente l’addebito veniva contestato verbalmente, spiegato in cosa consistesse, ottenendo dal medesimo una piena ammissione, sicché si deve ritenere corretta la lettura operata dalla Corte territoriale della lettera di contestazione come chiaramente riferibile all’addebito consistente nella violazione del divieto di operare in concorrenza e derivare da qui non solo la congruità tra la lettera di contestazione e la successiva lettera di licenziamento ma altresì la correttezza logica e giuridica del giudizio formulato dalla Corte territoriale in ordine alla sussistenza della mancanza addebitata. Quanto poi alla proporzionalità della sanzione, conclusione cui perviene la Corte territoriale e che il ricorrente censura con il terzo motivo, si deve ritenere l’infondatezza del medesimo per non essere il giudice vincolato alle previsioni rese in materia disciplinare in sede collettiva, tanto più quando, come nel caso di specie, la condotta da apprezzare alla stregua del parametro dato dalla nozione legale di giusta causa, ovvero in relazione alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro, si concreti in una ipotesi pure legalmente tipizzata di inadempimento degli obblighi contrattuali.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 1626 depositata il 16 febbraio 2023 - E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34727 - In caso di violazione del divieto di intermediazione di manodopera poiché l'obbligo di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente postula, da un lato, l'instaurazione del rapporto di lavoro su…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 giugno 2020, n. 11540 - In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare, ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 aprile 2019, n. 11237 - Licenziamento senza preavviso, di un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, per svolgimento di attività di consulenza fiscale in favore di un privato - Violazione dell'obbligo di fedeltà ed…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 febbraio 2020, n. 3078 - Licenziamento disciplinare per violazione del dovere di fedeltà del lavoratore subordinato - In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 novembre 2020, n. 24605 - In tema di licenziamento per giusta causa, mentre spetta al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…