CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2018, n. 17995
Licenziamento collettivo – Violazione dell’art. 4, co. 9, Legge 223/1991 – Mancata indicazione dei criteri di scelta – Esigenze di ridimensionamento – Prova
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 18.5.2016, rigettava il reclamo principale proposto da C.P. avverso la decisione del Tribunale di Larino che, in riforma della ordinanza del medesimo Tribunale, aveva ritenuto che la società, nella procedura di licenziamento collettivo all’esito della quale il C. era stato estromesso dall’azienda, non fosse incorsa nella denunciata violazione dell’art. 5 I. 223/91, né sotto il profilo dell’arbitraria delimitazione dell’area dei lavoratori licenziabili, né sotto quello della mancata applicazione dei criteri legali in concorso tra loro.
2. Era stato ritenuto violato unicamente il disposto di cui all’art. 4, comma 9, I. 223/1991, per non avere provveduto la società ad una adeguata e compiuta indicazione della modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta di cui all’anzidetto art. 5 e, pertanto, la tutela concessa era stata limitata a quella meramente indennitaria.
3. La società aveva provveduto solo in sede giudiziale a produrre l’elenco completo dei lavoratori addetti all’intero complesso aziendale, con la corrispondente indicazione dei criteri sociali e tecnici applicati, laddove nella comunicazione a suo tempo trasmessa alle 00.SS. si era limitata ad allegare un semplice elenco dei lavoratori licenziati, privo di specifica indicazione di anzianità di servizio e dati numerici dei carichi di famiglia ove esistenti e carente delle specificazioni in ordine alle modalità di calcolo del punteggio di ciascuno dei lavoratori in ragione dei detti criteri sociali.
4. La Corte d’appello osservava che non risultava contestato che la società avesse necessità di limitare la riduzione della propria attività ad una specifica produzione (chiusura delle bottiglie in alluminio), che la stessa aveva addotto a giustificazione della limitata comparazione dei lavoratori licenziabili la circostanza che le esigenze di ridimensionamento erano riferite solo al suddetto reparto e che il C. avesse spostato l’obiettivo delle sue doglianze al distinto, antecedente piano della riqualificazione professionale che la società avrebbe in mala fede assicurato a taluni lavoratori, alterando i termini del confronto ed avanzando la tesi della discriminatorietà della condotta datoriale.
5. Aggiungeva che il C. non aveva assolto ad alcuno degli oneri, di allegazione e di prova, che incombevano sullo stesso relativamente alla denunciata condotta discriminatoria in suo danno. Era, poi, rimasta insuperata la motivazione della sentenza impugnata anche laddove erano spiegate le ragioni della infungibilità delle mansioni del C. per ciò che concerneva la sua esperienza presso il reparto manutenzione ed i criteri legali erano stati apprezzati in concorso tra loro.
6. La Corte respingeva anche l’appello incidentale della società, ritenendo che non fosse consentito attribuire valore esplicativo “per relationem” alle modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da collocare in CIGS.
7. Di tale decisione domanda la cassazione il C., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste con controricorso la società, che ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente, va valutata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 1, co. 62, I. 92/2012, sollevata dalla controricorrente in relazione alla mancata proposizione del ricorso nei sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza alle parti.
2. La disposizione citata, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello a definizione del reclamo “deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore”.
3. Il successivo comma 64 aggiunge che “in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’articolo 327 del codice di procedura civile”.
4. E’ pacifico che il disposto della norma si ponga in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale del cosiddetto termine breve di impugnazione, dettata dagli artt. 325 e 326 c.p.c., poiché fa decorrere il termine perentorio dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, ma solo se anteriore alla prima, e consente l’applicazione del termine stabilito dall’art. 327 c.p.c. unicamente nel caso in cui risultino omesse sia la notificazione che la comunicazione della decisione.
5. La specialità è evidente poiché la decorrenza del termine perentorio è fissata dalla comunicazione (o notificazione) della sentenza, a differenza di quanto previsto in via generale dall’art. 133, 2° comma, 2° periodo, c.p.c. (nel testo modificato dall’art. 45, co. 1, D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. dalla legge 11.8.2014 n. 114), che prevede che la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art 325 c.p.c. e non investe, neppure indirettamente, le previsioni speciali che, in via derogatoria, comportino la decorrenza di termini – anche perentori – dalla semplice comunicazione dei provvedimento, (cfr. Cass. n. 23526 del 2014, recentemente avallata da Cass. SS.UU. n. 25208 del 2015).
6. A sostegno dell’eccezione di tardività del ricorso, parte controricorrente ha depositato copia, munita di attestazione di conformità, di due comunicazioni P.E.C. di trasmissione ai procuratori costituiti (all’ avv.to L.V., difensore del C., nonché agli avv.ti costituiti per la società) della sentenza della Corte di appello di Campobasso n. 145/2016.
7. Parte ricorrente non ha depositato memoria e non ha contestato che la comunicazione della sentenza sia avvenuta in forma integrale, atteso peraltro che vale al riguardo la disciplina dettata dal codice di rito che, all’art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., come modificato dal d.l. 18.10.2012 n. 179, stabilisce che “il biglietto contiene in ogni caso … il testo integrale del provvedimento comunicato”; necessità della comunicazione del testo integrale poi ribadita dal d.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha modificato l’art. 133 c.p.c., secondo cui, entro cinque giorni dal deposito della sentenza, il cancelliere, “mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti costituite” (cfr. Cass. 28.9.2016 n. 19177, con richiamo a Cass. 16.5.2016 n. 10017, nonché Cass. 13.1.2017 n. 794, Cass. 16.1.2017 n. 856, Cass. 11.5.2017 n. 25957 e, da ultimo, Cass. 19.3.2018 n. 6060).
8. La comunicazione p.e.c. depositata dal controricorrente contiene, oltre all’indicazione dell’ufficio di provenienza, anche la specifica dicitura che si tratta di notificazione (comunicazione) a cura della Cancelleria effettuata ai sensi dell’art. 16 D. L. 179/2012, nonché l’espresso invito a prendere visione degli allegati costituenti atti notificati.
9. Tale attestazione è conforme alle regole tecniche di cui alla disciplina di rito e conferma l’avvenuta comunicazione, peraltro non contraddetta da nessuna ulteriore evidenza di eventuale carenza del testo integrale della decisione resa all’esito del reclamo.
10. Nella specie, poiché la sentenza impugnata è stata comunicata via p.e.c. al procuratore costituito del C. in data 18.5.2016 e il ricorso per cassazione è stato avviato per la notifica il 14.11.2016, oltre il suddetto termine di sessanta giorni, si è verificata la eccepita decadenza.
11. Va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
12. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
13. L’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. 2.9.2014 n. 18253, Cass. 22.3.2017 n. 7368).
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, in euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della non sussistenza, allo stato, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.