CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2019, n. 18402
Rapporto di lavoro subordinato – Licenziamento verbale – Reintegra – Indennità commisurata all’ultima retribuzione globale
Fatti di causa
1. La Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 23.11.2017, in riforma della statuizione impugnata, ha accolto il reclamo di B. C. nei confronti di L.M.S. s.a.s. di T.A.
In primo luogo, ha dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo compreso tra il primo settembre 2013 e il 14 febbraio 2014.
In secondo luogo, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento verbale intimato al B. in data 14.2.2014 e ha condannato il datore di lavoro a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre accessori.
2. Per quanto qui rileva in relazione al licenziamento orale, la Corte di merito ha affermato che “la cd. ‘estromissione’ del lavoratore dal posto di lavoro ‘inverte l’onere probatorio, ponendo a carico del datore l’onere di provare un fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento’. Pertanto per il lavoratore è sufficiente dimostrare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro mentre è onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è venuto meno per ragioni diverse”. Nel caso in esame, dato che la società non aveva in alcun modo dimostrato che il rapporto fosse cessato per ragioni diverse dal licenziamento, la Corte di merito ha ritenuto che il B. fosse stato licenziato oralmente.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso L.M.S. s.a.s. con un motivo, cui ha resistito B. C. con controricorso, depositando anche attestazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
Ragioni della decisione
1. Con un unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta “in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”. A suo avviso, “l’inversione dell’onere probatorio non può trovare applicazione, laddove il lavoratore si faccia carico di dare la prova del licenziamento orale e la prova non dia esito positivo”. Deduce che i due testimoni indotti dal lavoratore non avrebbero confermato che il Bensì era stato licenziato oralmente dal Tamburelli ed argomenta che “dove il lavoratore adduca l’esistenza di precise circostanze, ed in particolare dell’esistenza di testimoni presenti al licenziamento, l’inversione non può valere, laddove la prova fallisca”.
2. Il motivo, dotato di sufficiente specificità in relazione all’errore di diritto denunciato e che prescinde dalla trascrizione delle deposizioni dei testi, è fondato sulla scorta del seguente principio di diritto che va qui ribadito:
“Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa – anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. – e solo nel caso perduri l’incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697, co. 1, cod. civ., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa” (Cass. n. 3822 del 2019; conf. Cass. n. 13195 del 2019; v. pure Cass. n. 31501 del 2018).
Nella specie l’affermazione della Corte territoriale, in tema di licenziamento orale, secondo cui “per il lavoratore è sufficiente dimostrare l’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro mentre è onere del datore di lavoro dimostrare che il rapporto è venuto meno per ragioni diverse”, da cui viene fatta discendere la conseguenza che “nel caso in esame (la società) non ha in alcun modo dimostrato che il rapporto sia cessato per ragioni diverse dal licenziamento” e che “pertanto può affermarsi che il Bensì è stato licenziato oralmente”, è in contrasto con la richiamata regula iuris che va qui ribadita, anche in riferimento ad ogni ulteriore argomentazione di supporto per la quale si rinvia ai precedenti citati.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al principio innanzi richiamato, provvedendo anche sulle spese. Parimenti compete al giudice del merito, in caso di ammissione al gratuito patrocinio, la liquidazione degli onorari al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. n. 22616 del 2004; Cass. n. 11208 del 2009; Cass. n. 13806 del 2018).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.