CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 maggio 2018, n. 11174
Prestazioni assistenziali – Pensione per ciechi civili assoluti – Stato di bisogno economico – Condizioni
Rilevato
che l’I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5264/2011 con cui è stato rigettato il gravame proposto nei riguardi della pronuncia del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto al ripristino, in favore di A.N.V., nei limiti della prescrizione, della pensione per ciechi civili assoluti, nonostante egli fosse titolare di reddito da lavoro superiore ai limiti di legge; che il V. ha resistito con controricorso;
Considerato
che l’ente, con i due motivi di ricorso, afferma la violazione degli artt. 68 L. 153/1969, degli artt. 6 e 8 del d.l. 463/1983, dell’art. 12 disp. prel. c.c., nonché dell’art. 1 L. 66/1962, degli artt. 1 e 5 della L. 382/1970 convertito in I. 114/1974 e dell’art. 14-sepives I. 33/1980 nell’interpretazione autentica data dall’art. 1 L. 660/1984;
che il ricorso è fondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a principi (insensibilità al reddito, ai sensi dell’art. 68 L. 153/1969) che valgono rispetto alla pensione (previdenziale) di invalidità a carico dell’I.N.P.S., mentre qui si dibatte rispetto alla pensione ex L. 66/1992 per i ciechi civili, anch’essa erogata dall’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 130 d. Igs. 112/1998, ma di natura assistenziale; che in proposito è stato ormai stabilmente affermato da questa Corte il principio, qui condiviso, per cui “la pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all’art. 7 della I. n. 66 del 1962, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell’ambito di cui all’art. 38, comma 1, Cost., sicché l’erogazione della prestazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all’art. 12 della I. n. 118 del 1971, di conversione del d.l. n. 5 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l’art. 68 della I. n 153 del 1969, dettato per la pensione di invalidità erogata dall’INPS, sia l’art. 8, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. in l. n. 638 del 1983, che consentono l’erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all’art. 38, comma 2, Cost., e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica” (Cass. 3 agosto 2016, n. 16133; Cass. 28 settembre 2015, n. 19150; Cass. 25 ottobre 2013, n. 24192); che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata;
che, non ricorrendo necessità di ulteriori accertamenti, stante la pacifica insussistenza del requisito reddituale, va pronunciato il rigetto nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, u.p., c.p.c.;
che il consolidarsi del principio sopra riportato in epoca successiva al deposito del ricorso per cassazione, sussistendo in precedenza pronunce (v. Cass. 18 settembre 2012, n. 15646) di segno contrario, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originaria domanda del V.. Compensa tre le parti le spese dell’intero processo.
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