CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2018, n. 5756
Tributi – Accertamento – Dichiarazioni dei redditi – Rettifica – Partecipazione utili
Fatti di causa
La Commissione tributaria regionale della Puglia, nella controversia promossa dalla I.E.E. di F.N. di F.G. e F. (all’epoca) s.n.c. avverso avvisi di accertamento relativi ad iva, imposte dirette ed irap degli anni di imposta 2003 e 2004, rigettava gli appelli (principale e incidentale) proposti da entrambe le parti avverso la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente i ricorsi proposti dalla Società.
In particolare, il Giudice di appello, nel rigettare l’appello proposto dalla Società, riteneva che il mancato riconoscimento della minusvalenza scaturente dalla vendita di due immobili era legittimo, in quanto fondato su idonee presunzioni non scalfite dai contrari argomenti portati dalla Società né dagli esiti di un procedimento penale che si era svolto per la medesima operazione di vendita.
Nel rigettare l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, la C.T.R. riteneva, in ordine alla rideterminazione degli accertati maggiori ricavi inerenti all’attività di ristorazione, che la motivazione adottata, al riguardo, dai primi giudici fosse adeguatamente motivata e aderente alla realtà di una sala adibita a ricevimenti di varia tipologia.
Con riguardo, invece, alla vendita degli immobili ubicati in Andria, il Giudice di appello riteneva che, oltre all’inferiorità del prezzo dichiarato rispetto ai valori assunti per categorie similari, l’Ufficio non avesse reperito ulteriori elementi oggettivi di riscontro. Eguali considerazioni, infine, venivano svolte, nella sentenza impugnata, con riferimento al riconoscimento del costo sostenuto dalla Società per le prestazioni professionali rese dai soci.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per la cassazione la Società, su otto motivi, e ricorso incidentale, su tre motivi, l’Agenzia delle entrate.
Entrambe le parti resistono con controricorsi.
La Società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.
Ragioni della decisione
1. L’esame dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale è da ritenersi assorbito da una causa di nullità dell’intero giudizio che va rilevata d’ufficio.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).
3. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 10145 del 20/06/2012 la quale ha statuito che l’Irap è imposta assimilabile all’Ilor, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del 1997. Ne consegue che, essendo l’Irap imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’Irap dovuta dalla società.
4. Quanto all’Iva, l’accertamento del relativo maggior imponibile a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa.
5. Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamenti imposte dirette ed irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236; Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).
6. Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo stato il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie i soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
7. Conclusivamente, pertanto, decidendo sui ricorsi, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio con travolgimento delle relative sentenze e va disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari.
8. Attesa la soluzione adottata di ufficiale spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Decidendo sui ricorsi, dichiara la nullità dell’intero giudizio con cassazione della sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Bari.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e di questo giudizio.
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