CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2020, n. 6563 – L’agevolazione delle ristrutturazioni ed integrazioni patrimoniali degli istituti di credito di diritto pubblico, di cui all’art. 7, primo comma della legge 30 luglio 1990 n. 218, trova applicazione per i soli conferimenti e gli aumenti di capitale che determinino cioè la trasformazione o l’assorbimento in società per azioni degli enti creditizi pubblici nel detto art. 1 indicati, non anche, quindi, il mero aumento di capitale sociale deliberato dall’ente