CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 marzo 2020, n. 6572
Tributi – TARSU – Omesso versamento – Accertamento – Prescrizione – Termine
Fatti di causa
1. Con sentenza depositata l’1 aprile 2015 n. 3251/09/2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno respingeva l’appello proposto dalla “A.L. S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno 10 28 novembre 2012 n. 415/12/2011, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale la “G.I. S.p.A”, nella qualità di concessionaria per la riscossione dei tributi locali del Comune di Scafati (SA), aveva contestato alla “A.L. S.r.l.” l’omesso versamento della T.A.R.S.U. per l’anno 2004; b) la Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente sul presupposto della notifica dell’avviso di accertamento prima del decorso del termine di decadenza della pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, rilevando che l’avviso di accertamento notificato nel mese di marzo dell’anno 2012 per l’omesso versamento della T.A.R.S.U. dovuta nel mese di marzo dell’anno 2007, cioè sessanta giorni dopo la notifica dell’avviso di pagamento nel mese di gennaio dell’anno 2007, era legittimo ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 20 novembre 2006 n. 296.
2. Avverso la sentenza di appello, la “A.L. S.r.l.” proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 9 novembre 2015 ed affidato ad un unico motivo; la “G.I. S.p.A.” si costituiva con controricorso. Ritenuto che la controversia non si ponesse in termini d’immediata evidenza decisoria, se ne disponeva la trattazione in pubblica udienza.
Ragioni della decisione
1. Con unico motivo, la “A.L. S.r.l.” denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell’art. 72 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente computato la decorrenza del termine quinquennale per l’accertamento dell’omesso versamento della T.A.R.S.U. per l’anno 2004 dal 31 dicembre 2007 (in relazione alla ricezione di un “avviso di pagamento” nel mese di gennaio dell’anno 2007), anziché dal 31 dicembre 2005 (in relazione alla maturazione dell’imposta per l’anno di riferimento).
2. Il motivo è fondato.
Come è noto, l’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che <<gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>.
Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato dall’art. 1, comma 172, lett. b, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, con decorrenza dall’1 luglio 2007, il previgente art. 71, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, che prevedeva, invece, il termine triennale.
L’art. 1, comma 171, lett. b, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini, si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti (e precedenti) all’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007.
Tuttavia, tale normativa non può applicarsi alla T.A.R.S.U., nei casi in cui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo che non costituisce atto prodromico ai fini dell’emissione della cartella esattoriale. Infatti l’art. 71 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 prevede l’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla T.A.R.S.U. soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’articolo 70 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, oppure nel caso in cui l’ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora la denuncia sia stata presentata, l’ente, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previo emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione. Inoltre, l’art. 72, comma 1, D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 consente al Comune di procedere direttamente alla liquidazione della T.A.R.S.U. e alla conseguente iscrizione a ruolo quando è determinata attraverso la meccanica applicazione dei ruoli dell’anno precedente e dei dati in essi contenuti (in tal senso: Cass., Sez. 5A, 29 novembre 2016, n. 24187; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14043).
Nella specie, è pacifico che l’avviso di accertamento per l’omesso versamento della T.A.R.S.U. per l’anno 2004 era stato notificato soltanto il 15 marzo 2012, pur essendo stato preceduto da un “avviso di pagamento” notificato nel mese di gennaio dell’anno 2007.
Ora, in base al combinato disposto dell’art. 1, comma 161 e comma 172, lett. b, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l’avviso di accertamento d’ufficio in ordine alla imposta dovuta per l’anno 2004 doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, e quindi entro il 31 dicembre 2010, essendone obbligatorio il versamento entro il 31 dicembre 2005.
Né la notifica dell’ “avviso di pagamento” in parola – da considerare, peraltro, come manifestazione di una volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o attraverso l’intervento del giudice) (ex plurimis: Cass., Sez. Un., 24 luglio 2007, n. 16293; Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2008, n. 12194; Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2010, n. 14373) – poteva valere ad interrompere e rinnovare la decorrenza del termine di decadenza, ostandovi la preclusione dell’art. 2964 cod. civ.. Per cui, nella specie, non vi è dubbio che l’avviso di accertamento sia stato notificato ben oltre la scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo.
3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.
4. Possono essere interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio del merito, tenuto conto dell’andamento – del medesimo e della progressiva consolidazione della giurisprudenza di questa Corte sulle questioni trattate, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; compensa per intero le spese dei giudizi di merito; condanna la concessionaria della riscossione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente, liquidandole nella misura complessiva di € 5.000,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.