CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2022, n. 32997
Pensione – Base di calcolo – Periodi di disoccupazione involontaria – Contribuzione figurativa – Inclusione della 13° mensilità – Accertamento
Svolgimento del processo
Con sentenza del 15 marzo 2016 n. 753, la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello dell’Inps, avverso la sentenza del tribunale di Lecce che accoglieva la domanda proposta da G.N. per il pagamento degli importi differenziali – limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria -dal 24.3.10, oltre accessori, sulla pensione alla medesima erogata, in riferimento al diritto all’inclusione nella base di calcolo di tutti gli emolumenti percepiti in costanza di rapporto lavorativo relativi ai periodi di contribuzione figurativa (nella specie, trattavasi di 13° mensilità).
Nel confermare la sentenza di primo grado, e a supporto delle ragioni di rigetto del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, la Corte d’appello ha ritenuto, in riferimento al primo motivo, che l’eccezione d’improponibilità del ricorso fosse infondata, per l’insussistenza dell’obbligo del previo esperimento della fase amministrativa in tutte le ipotesi in cui tale onere non fosse previsto dalla normativa in vigore al momento della maturazione del diritto, poi azionato giudizialmente. In riferimento al secondo motivo di gravame, relativo all’eccezione di decadenza, ex art. 47 del DPR n. 639/70, per non avere il L. intrapreso l’azione giudiziaria entro il triennio decorrente dall’avvenuta liquidazione del trattamento pensionistico, la Corte territoriale ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente fatto decorrere il beneficio dal solo triennio antecedente alla data del deposito del ricorso in primo grado, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata secondo cui la decadenza inciderebbe sul solo pagamento dei ratei e non sul diritto alla esatta riliquidazione del trattamento. La Corte d’appello ha rigettato anche il terzo motivo di gravame, perché il ricorso introduttivo del L. rispettava le prescrizioni di cui all’art. 414 c.p.c., mentre in riferimento al quarto motivo, poiché la tredicesima mensilità è una voce dovuta ex lege, ciò esonerava il dipendente della prova di aver percepito quanto a lui dovuto per legge e che l’Inps conosceva in forza delle comunicazioni periodiche ricevute; sarebbe spettato all’Inps, quindi, dimostrare che l’emolumento non era stato corrisposto dal datore di lavoro. L’Inps aveva, invece, dichiarato di aver conteggiato nel periodo di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria il rateo di tredicesima mensilità, ma senza darne prova.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre G.N. ha resistito con controricorso.
Il PG ha rassegnato conclusioni scritte in termini di rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. perché la Corte del merito aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione, nonostante non fosse stata raggiunta alcuna prova che nella vicenda fosse realmente mancata l’inclusione nella retribuzione pensionabile, per i periodi di contribuzione figurativa (per disoccupazione involontaria), delle voci cosiddette ultramensili, in particolare la tredicesima mensilità.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art.132 c.p.c. per essere la motivazione della decisione meramente apparente, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello, da una parte, aveva affermato che i dati retributivi in possesso dell’Istituto erano comprensivi della 13° mensilità ma poi aveva concluso che non vi era prova che di tale voce retributiva l’Istituto avesse tenuto conto nel calcolare la contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di disoccupazione.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo, perché la Corte d’appello ha basato l’assunto della mancata inclusione da parte dell’Inps della voce extramensile della tredicesima mensilità per il calcolo della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi di disoccupazione involontaria, sulla base della affermazione generica del pensionato di non aver ricevuto il dovuto, avendo la stessa Corte invece dato atto che i dati retributivi in possesso dell’Istituto erano comprensivi della tredicesima mensilità, ritenendo erroneamente che fosse l’Inps a dover dimostrare che aveva accreditato tale voce retributiva in assenza di una allegazione specifica del creditore sul dedotto inadempimento dell’Istituto previdenziale debitore.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.
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