CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2018, n. 24841
Rapporto di lavoro – Plurimi contratti a termine – Superamento limite 36 mesi – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Fatti di causa
1. Con ricorso al Tribunale di Campobasso S.I. convenne in giudizio A. s.p.a. ed espose di aver lavorato alle dipendenze della società nel periodo dal 1998 al 2011 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato per la durata complessiva di 1342 giorni così cumulando oltre trentasei mesi di attività lavorativa. Chiese pertanto, in applicazione dell’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 1 comma 43 della legge n. 247 del 2007, che venisse accertata e dichiarata la sussistenza tra le parti di un lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutte le conseguenze di ordine ripristinatorio del rapporto e retributivo.
2. Il Tribunale di Campobasso dichiarò inammissibile il ricorso sul rilievo che il petitum della controversia era il medesimo già esaminato dal Tribunale nel procedimento tra le stesse parti definito con sentenza di accoglimento n. 276 del 2012. Evidenziò infatti che il ricorrente ben avrebbe potuto e dovuto già in quella causa eccepire la nullità dei termini anche sotto il denunciato profilo dell’avvenuto superamento dei 36 mesi di durata massima complessiva dei contratti a termine.
3. La Corte di appello di Campobasso con la sentenza che oggi viene impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rilevato che, come dedotto dallo stesso ricorrente, alla data di deposito del ricorso introduttivo del primo giudizio il lavoratore aveva già maturato le condizioni per potere chiedere, anche sotto il profilo del superamento dei trentasei mesi, il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato e che. invece, in quel giudizio non aveva neppure formulato una riserva di azionare successivamente la sua pretesa.
4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso S.I. affidato a tre motivi ai quali resiste l’A. s.p.a. con controricorso.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 2 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Sostiene il ricorrente che la domanda presentata nel secondo ricorso – tesa ad ottenere l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con A. s.p.a. e fondata sulla violazione dell’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. n. 368 del 2001 – non poteva né doveva essere avanzata già con il ricorso con il quale si era chiesto l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in relazione alla denunciata illegittimità del termine apposto ad uno solo dei contratti intercorsi tra le parti. Sottolinea il ricorrente che alla data di presentazione del primo ricorso (il 24.3.2010) era dubbio che fossero effettivamente maturati i trentasei mesi necessari, ai sensi della citata disposizione per ottenere la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Non era certo infatti quali fossero i periodi di lavoro computabili ai fini del raggiungimento del periodo dei trentasei mesi. In particolare non era chiaro se i periodi ricadenti nella fase transitoria di applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 247 del 2007 (dal 1.1.2008 al 31.3.2009) fossero cumulabili con i periodi antecedenti il 1.1.2008 e con quelli successivi al 31.3.2009. Inoltre era ugualmente incerto il calcolo dei periodi ricadenti a cavallo della fase transitoria e comunque delle frazioni di essi. A conferma di ciò evidenzia che nel secondo giudizio l’A. ha opposto che tali periodi non dovessero essere computati. Aggiunge poi che, nel caso esaminato, se non si fosse tenuto conto dei contratti a termine ricadenti nella fase transitoria, non sarebbe stata raggiunta alla data della proposizione del primo ricorso la quota 1095 necessaria per ottenere la conversione. Conseguentemente, in maniera prudenziale, a fronte di tali incertezze, legittimamente il lavoratore aveva atteso a proporre la domanda. Sottolinea infatti che si era trattato di comportamento cauto, corrispondente a buona fede e correttezza, e che non era ravvisabile alcuna strumentalizzazione del processo con finalità abusive o gravatorie per il convenuto. Precisa infine che, comunque, per effetto della conversione chiesta nel secondo ricorso il rapporto a termine si sarebbe convertito in uno a tempo indeterminato con una decorrenza meno favorevole rispetto a quella che si sarebbe potuta ottenere nel primo giudizio.
6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata ancora una volta la violazione degli artt. 111 e 2 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. Osserva il ricorrente che per aversi l’unicità di rapporto che impone I’unicità di azione è necessario che unico sia il fatto generatore del rapporto stesso. Rileva allora che, nel caso di specie, tale condizione non era sussistente come si evince dal fatto che le conclusioni formulate nei due ricorsi, erano solo parzialmente sovrapponibili.
7. Con il terzo motivo di ricorso, sempre in relazione agli artt. 111 e 2 Cost. e con riferimento poi agli artt. 92 e 88 cod. proc. civ. il ricorrente pone in rilievo che per effetto della proposizione di più ricorsi non si era verificata vi è stata alcuna unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del convenuto. Sostiene infatti che, una volta accertata la sussistenza di un legittimo interesse a proporre il ricorso successivamente in relazione all’insorgenza stessa del diritto, il sacrificio del debitore è frutto di un lecito e ragionevole interesse del creditore che non sussiste solo se questi al momento della proposizione del primo giudizio era in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto per far valere contestualmente le ragioni della seconda domanda.
8. Le censure, da esaminare congiuntamente perché investono sotto vari profili l’unica questione della ammissibilità della domanda con la quale l’odierno ricorrente ha chiesto che si accertasse l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con A. s.p.a. in relazione al protrarsi dei rapporti a termine intercorsi tra le parti per oltre sei mesi, devono essere accolte.
8.1. Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso in esame fosse ravvisabile un abuso del processo ed ha dichiarato, perciò, inammissibile la domanda.
8.2. Per configurare un abuso nell’uso del processo è necessario un ingiustificato ed arbitrario frazionamento della domanda, per esclusiva utilità dell’attore che aggravi inutilmente la posizione della controparte. Una condotta in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo. La parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria si traduce in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cass. ss.uu. 15/11/2007, n. 23726 e successivamente Cass. 20/11/2009 n. 24539 e recentemente Cass. ord. 09/02/2018 n. 3226). Per aversi un abuso, pertanto, si deve verificare una “scissione del contenuto della obbligazione operata dal creditore, per esclusiva propria utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del suo debitore” (Cass. ss.uu. 23726 del 2007 cit., regola ribadita da Cass. ss.uu. 22/12/2009 n. 26961 sempre con riguardo al frazionamento di obbligazioni pecuniarie).
8.3. Nel caso di specie non ricorre alcuna parcellizzazione della domanda, ma piuttosto con il secondo ricorso è stata avanzata una domanda nuova, con una diversa causa petendi ed un petitum anch’esso parzialmente differente. Mentre nel primo ricorso era stata denunciata l’illegittimità del termine apposto ad un singolo contratto ed alle proroghe che erano ad esso seguite nel secondo ricorso, quello che è stato dichiarato inammissibile, la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato trovava il suo fondamento nel dedotto superamento del limite di trentasei mesi previsto dall’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. n. 368 del 6 settembre 2001. Si tratta di accertamenti che comportano ricostruzioni di fatti del tutto diversi, che presuppongono allegazioni differenti, cui conseguono anche effetti diversi. Il petitum, parzialmente coincidente quanto al bene richiesto – la conversione a tempo indeterminato del rapporto – si differenzia tra i due ricorsi con riferimento alla decorrenza che nel secondo ricorso non poteva che essere successiva al decorso dei trentasei mesi mentre nel primo ricorso coincideva con la data di conclusione del contratto il cui termine si assumeva illegittimamente apposto, e perciò da una data ben più risalente.
9. Per le ragioni esposte si deve escludere che nel caso in esame si configuri un abuso dello strumento processuale e, ammissibile l’azione, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di merito che procederà all’esame del ricorso e provvederà alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia per la decisione alla Corte di appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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