CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2020, n. 21808 – In tema di processo tributario, a carico della parte appellata vittoriosa in primo grado non sussiste alcun onere di specifica contestazione dei motivi d’appello, ai sensi degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendo il thema probandum” già fissato in primo grado; unico suo onere è quello di riproporre le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art. 56 del citato d.lgs. n. 546 che ricalca l’art. 346 del c.p.c.