CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2020, n. 21885
Indennità di disoccupazione ordinaria – Revoca per insussistenza del presupposti – Mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto – Contributi assicurativi versati, confluiti nella gestione agricola – Domanda subordinata, tesa ad ottenere il riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola – Sussiste
Considerato che
1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 159/2012, ha rigettato l’appello proposto da K.P. (lavoratore agricolo a tempo indeterminato dall’11 aprile 2005 al 5 dicembre 2009, data nella quale era stato licenziato) avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che ne aveva respinto la domanda tesa ad ottenere l’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2010. Il lavoratore aveva precisato che tale prestazione gli era stata originariamente riconosciuta, ma poi revocata per insussistenza del presupposti;
2. a fondamento della pronuncia, ribadendo le ragioni espresse dal primo giudice, la Corte d’Appello ha sostenuto l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola (art. 32, primo comma, legge n. 264/49), denunciata in subordine in ricorso, in quanto nel caso di specie il ricorrente, al quale era già stata negata l’indennità di disoccupazione da parte dell’INPS per mancanza del requisito contributivo nel biennio anteriore alla cessazione del rapporto, aveva precisato di non aver diritto alla indennità di disoccupazione agricola perché non iscritto negli appositi elenchi, con ciò acquietandosi rispetto al diniego dell’INPS, che non era mai stato impugnato; il ricorrente, dunque, aveva domandato in giudizio, esclusivamente, il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione non agricola;
3. la Corte d’Appello ha pure accertato che il ricorrente non aveva diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria in quanto i contributi assicurativi versati erano confluiti nella gestione agricola e non in quella per il lavoro non agricolo e nel “sistema chiuso” gestito dall’Inps non era possibile accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria se non a fronte del versamento dei contributi nella gestione corrispondente, come confermato dall’articolo 3 del d.p.r. 1049/70 che, regolando il caso dei lavoratori addetti in modo promiscuo ad attività agricola e non agricola, prevede l’erogazione della prestazione relativa alla gestione ove siano stati versati contributi In numero prevalente; nel caso di specie, era pacifico che nel biennio precedente alla disoccupazione il lavoratore non avesse versato alcun contributo nella gestione non agricola;
4. contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con due motivi di censura;
5. l’Inps ha resistito con controricorso, poi ulteriormente illustrato da memoria;
6. alla adunanza camerale del 12 settembre 2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo al fine di comunicare alla parte personalmente la fissazione dell’adunanza medesima, atteso il decesso dell’unico difensore e domiciliatario;
1. con il primo motivo di ricorso si è dedotta la violazione dell’art. 24 l. n. 88 del 1989 là dove la sentenza impugnata ha affermato che i contributi versati nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente sono stati destinati esclusivamente al finanziamento dell’indennità di disoccupazione agricola, da ciò deducendo l’insussistenza dei requisiti assicurativi per ottenere l’indennità di disoccupazione non agricola, in quanto tutti i contributi versati confluiscono, in base alla norma citata, nell’unica gestione che presiede all’erogazione delle “prestazioni previdenziali a carattere temporaneo” (la cui unicità risulta affermata anche da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 27914/2005);
2. il secondo motivo di ricorso lamenta “la violazione a carattere processuale” consistente nella mancata disamina, cui segue la mancata pronuncia, della domanda subordinata, proposta sia in primo grado che in appello, tesa ad ottenere il riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola (pag. 1 e 2 ricorso in primo grado), previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell’articolo 32, comma I, lettera a), della legge n. 264 del 29/4/1949 e successive modificazioni;
3. ad avviso del ricorrente, nel momento in cui la Corte territoriale ha negato il diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria, in quanto i contributi a suo tempo versati erano confluiti nella gestione agricola, avrebbe dovuto esaminare la domanda subordinata di indennità di disoccupazione agricola, essendo unico il bene della vita chiesto con l’azione volta ad ottenere una protezione indennitaria contro lo stato di disoccupazione involontaria;
4. i motivi di ricorso, in quanto correlati all’unico tema della effettività della tutela dalla disoccupazione involontaria da riconoscere al lavoratore agricolo a tempo indeterminato, vanno trattati congiuntamente e sono fondati, in continuità con quanto espresso da Cass. n. 21359 del 2019;
5. in particolare, si è affermato che in tema di prestazioni previdenziali a tutela del lavoro nell’agricoltura, l’indennità di disoccupazione agricola prevista dall’art. 32, comma 1, lett. a), della l. n. 264 del 1949 – nella disciplina anteriore all’art. 2, comma 3, della l. n. 92 del 2012 ed all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 – compete, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2019, ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati alla fine dell’anno – o comunque dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate – che siano rimasti involontariamente privi di occupazione nell’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, dovendo in tal caso la misura dell’indennità essere individuata sulla base della differenza tra il numero fisso di 270 e il totale delle giornate di effettiva occupazione prestata nell’anno, sino al limite massimo di 180 giornate annue;
6. nel numero complessivo di dette giornate sono da comprendersi quelle prestate per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio o maternità; l’indennità di disoccupazione è determinata, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, nella misura del 30% della retribuzione sulla quale è calcolata la contribuzione;
12. nel caso in esame, dunque, poiché il lavoratore è stato licenziato il 5 dicembre 2009 ed ha fatto domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione per l’anno 2010, la misura dell’indennità stessa dovrà essere effettuata estendendo all’anno successivo (2011), nel quale è prevista la fisiologica liquidazione della prestazione, la verifica della sussistenza di una differenza tra il numero fisso di 270 ed il totale delle giornate di effettiva occupazione prestata nell’anno, sino al limite massimo di 180 giornate annue indennizzabili (art. 32, lett. a), legge n. 264/1949);
13. in definitiva, il ricorso va accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano affinché proceda alla verifica della misura dell’indennità di disoccupazione secondo la modalità sopra descritta ed anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello svoltosi dinanzi alla Corte Costituzionale;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità e di quello svoltosi dinanzi alla Corte Costituzionale.
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