CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2020, n. 18689
Licenziamento disciplinare – Ordine senza autorizzazione ad un fornitore – Manufatti destinati ad uso personale – Assolvimento dell’onere della prova – Elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti
Fatti di causa
Con sentenza del 6 luglio 2018, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e rigettava la domanda proposta da L.D.L. nei confronti della I.L.G. S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per essergli stato addebitato di aver ordinato senza autorizzazione ad un fornitore manufatti: si trattava in particolare di flange, rivelatosi essere destinato ad uso personale per essere stato rinvenuto all’interno di fusti esausti che l’impresa metteva a disposizione del dipendente stesso ed essere stata verificata l’incongruità del manufatto rispetto all’uso fattone in azienda.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato anche sulla base di presunzioni gravi precise e concordanti l’addebito contestato e proporzionata la sanzione irrogata.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il D.L., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio lamenta l’assenza di elementi istruttori idonei a fondare il convincimento maturato dalla Corte territoriale circa la riferibilità al ricorrente dell’occultamento del manufatto all’interno dei fusti esausti a lui destinati e dell’intento di sottrarli furtivamente.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 c.c. e 5 l. n. 604/1966, il ricorrente, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’azienda e, pertanto, ritenuto ricorrere nella specie l’invocata giusta causa in difetto di adeguata prova della sussistenza del fatto addebitato.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio nonché alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale l’insufficiente accertamento del dato relativo all’inutilizzabilità del manufatto ordinato dal D.L. in ambito aziendale, sostenendo, in particolare, non congruamente motivata la decisione di non ammissione della CTU richiesta sul punto ed inadeguata la prova testimoniale assunta a riguardo.
Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 300/1970, 3 l. n. 604/1966 e 2106 c.c. è prospettata con riferimento al giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito che si assume essere stato formulato dalla Corte territoriale sulla base di una motivazione generica e totalmente avulsa dalle emergenze processuali.
Nel procedere all’esame dell’impugnazione proposta va premesso come la stessa, non diversamente da quanto è avvenuto nei giudizi di merito, ruoti tutta intorno al rilievo per cui “Nessuno ha visto il D.L. collocare le flange all’interno del bidone e men che meno vi è qualcuno che abbia confermato di aver appreso, anche solo de relato, l’intenzione del D.L. di sottrarre furtivamente il manufatto e di impiegarlo per finalità personali” e da qui muova per sostenere l’illegittimità dell’accertamento in senso contrario cui è pervenuta la Corte territoriale sulla base di un percorso logico fondato sulla concatenazione di elementi presuntivi, che del resto non risultano contestati, quali l’aver il ricorrente ordinato il manufatto al fornitore dell’impresa senza autorizzazione, l’aver collocato i fusti, tra cui quello nel quale sarebbe stato rinvenuto il manufatto stesso, in luogo inconsueto, il risultare il manufatto alla stregua della documentazione prodotta e delle testimonianze rese, incongruo rispetto all’uso che doveva farsene in azienda, e l’inidoneità dello stesso accertamento a sorreggere il giudizio circa la sussistenza del fatto e la proporzionalità della sanzione, impostazione in relazione alla quale emerge l’inammissibilità del primo e del terzo motivo, ben potendo il giudice del merito derivare il convincimento circa l’assolvimento dell’onere della prova sulla base di elementi presuntivi ove questi risultino gravi, precisi e concordanti, come deve ritenersi nella specie stante la mancata contestazione di quei dati, ravvisata dalla Corte territoriale, senza che sul punto vi sia stata specifica censura, anche con riguardo all’inutilizzabilità del manufatto in ambito aziendale, laddove rileva che la richiesta di ammissione della CTU non era accompagnata da alcun elemento tecnico di confutazione della documentazione prodotta dall’azienda e l’infondatezza del secondo motivo atteso che correttamente la Corte territoriale da quell’apprezzamento delle risultanze istruttorie fa discendere la sussistenza del fatto nonché del quarto motivo (avendo la Corte territoriale correttamente apprezzato la proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito con riguardo all’idoneità lesiva della condotta in relazione al vincolo fiduciario, inteso come affidabilità del datore in ordine all’esatto adempimento delle prestazioni future.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.