CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 settembre 2021, n. 24257 – I costi iscrivibili a bilancio e deducibili vanno valutati alla stregua di due elementi, e cioè, da un lato, il criterio di competenza e, dall’altro, la certezza e la sicurezza della posta, rimanendo a carico del contribuente dimostrare la deducibilità nell’anno dell’iscrizione a bilancio e l’inerenza del costo, ovvero che si tratti di costo sostenuto per l’esercizio dell’attività di impresa, in quanto ad essa non estraneo ma strettamente funzionale alla sua produzione