CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 dicembre 2018, n. 31872
Licenziamento collettivo – Invalidità – Violazione dei criteri di scelta – Esigenze tecnicoproduttive aziendali – Sussistenza
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Napoli, D.C.G., premesso di aver lavorato alle dipendenze della società S. p.a. dal 10.4.96 al 29.11.13, inquadrato a decorrere dall’1.9.99 nel VI livello c.c.n.I. metalmeccanici, e di essere stato licenziato per riduzione di personale nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, ha dedotto che la società non aveva correttamente osservato i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare chiedendo dichiararsi la invalidità del licenziamento, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno, da commisurarsi alle retribuzioni di fatto che l’istante avrebbe percepito dalla data del licenziamento fino all’effettiva reintegra, oltre interessi, rivalutazione e spese legali.
Ha chiesto ancora il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dal 10.4.96 al 2.2.97 con obbligo della società a risarcire il danno da omessa contribuzione.
Si è costituita in giudizio la s.p.a. S. che, sulla base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto del ricorso.
Il giudice adito, con sentenza n. 8964/15, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato illegittimo il licenziamento con condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro e con pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di fatto percepita, ovvero euro 2.559,49 per nove mensilità, rigettando nel resto le ulteriori domande e compensando le spese di lite fra le parti. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la S. s.p.a., reiterando tutte le eccezioni già sollevate in primo grado e cioè l’esistenza di reali ragioni tali da indurre il datore di lavoro a ricorrere alla procedura di mobilità ai sensi dell’art. 4, commi 6 e 7 L. n. 223/91 e art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 469/1997 in relazione alla quale erano stai rispettati i criteri di scelta tenendo conto delle esigenze tecnicoproduttive aziendali.
Resisteva l’appellato.
Con sentenza depositata il 10.10.2016, la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione impugnata stante la genericità ed illegittimità dei criteri di scelta dei licenziandi adottati ed applicati.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato ad unico, articolato motivo.
Resiste il D.C. con controricorso.
Motivi della decisione
1. – La ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/91; 1362 e 1372 c.c. in relazione all’accordo sindacale 26.11.2013; 30 L. n. 183/10; 41 Cost.
Lamenta che l’accordo 26.11.13 prevedeva 30 esuberi nel settore tecnico produttivo (bonifica bellica e ambientale, monitoraggio), della ricerca, e dei settori di supporto, evidenziando che la selezione doveva avvenire in base all’alta specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive ed organizzative. Evidenziava che il bilancio della S. segnava una netta perdita; che la riduzione era stata trasversale ed aveva dunque interessato tutti i settori dell’azienda (sicché l’affermazione, in verità meramente incidentale, della sentenza impugnata circa l’impossibilità di attingere gli esuberi da un solo settore era errata), residuando dunque il criterio della maggiore competenza ed un’altra specializzazione nel settore (pag. 9 ricorso); che la comparazione non poteva essere effettuata tra addetti a settori diversi; che la laurea in ingegneria elettronica del D.C. era recessiva rispetto a quella in ingegneria ambientale di altro personale (es. Ciancia, esaminato dalla Corte di merito), mentre il giudice del merito non poteva sindacare nel merito le scelte aziendali ex artt. 30 L. n. 183/10 e 41 Cost.
2. – Il ricorso è fondato.
Deve infatti evidenziarsi che in materia di licenziamenti per riduzione di personale l’accordo sindacale raggiunto, come nella specie, al termine della procedura di cui all’art. 4, commi 5-7, della L. n. 223/91 legittimamente contiene i criteri di scelta più idonei, nella specifica realtà aziendale data, al fine della migliore individuazione dei licenziandi, prevalendo tali criteri su quelli di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive ed organizzativa), cfr., ex allis, Cass. n. 18504/16.
Ciò vale a maggior ragione ove, per la peculiarità ed alta specializzazione dell’attività aziendale, il ricorso ai menzionati criteri di legge risulti del tutto insufficiente allo scopo, pacificamente permeante la procedura in questione, di salvaguardare la prosecuzione dell’attività produttiva e conseguentemente l’occupazione dell’intero complesso industriale.
Nella specie la sentenza impugnata, ritenendo illegittimo, in quanto eccessivamente generico (ed in particolare senza alcun cenno a particolari specializzazioni) il criterio adottato (l’alta specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive ed organizzative dell’impresa), ha ritenuto di dover applicare i criteri residuali di legge, come invocato nelle fasi di merito dal D.C., comparando così la sua posizione con quella di altri suoi colleghi, ricavandone l’illegittimità del licenziamento stante la permanenza in servizio di dipendenti aventi anzianità o carichi di famiglia minori.
In realtà, come sopra accennato, deve rimarcarsi che la società S. risulta svolgere una delicata ed altamente specialistica attività nel campo della bonifica bellica e ambientale, e relativo monitoraggio, ricerca e supporto, sicché già prima facie, in siffatto contesto, attribuire prevalenza, capovolgendo l’ordine dei criteri di scelta (quelli concordati con le oo.ss. e quelli di legge), ai criteri dell’anzianità e dei carichi di famiglia risulta erroneo salvo che, come erroneamente opinato dalla Corte di merito, il criterio sostanzialmente adottato dal raggiunto accordo sindacale (altra specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda) debba ritenersi del tutto illegittimo (e sia, inoltre, stato ritualmente censurato dal lavoratore).
Al quesito deve tuttavia darsi risposta negativa, considerando che il criterio dell’alta specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda, non presenta, nel contesto produttivo dato, all’interno del quale esso va calato ed esaminato, carattere di genericità o peggio di inammissibile discrezionalità, come mostra di ritenere la sentenza impugnata.
Deve infatti evidenziarsi che laddove la realtà produttiva aziendale sia caratterizzata da una particolare (e delicata) specializzazione (nel settore tecnico produttivo – bonifica bellica, ambientale e relativo monitoraggio, pag. 3 sentenza impugnata), il criterio in questione non possa ritenersi generico o arbitrario, dovendo esso essere valutato, come già fatto dalle organizzazioni sindacali, nel peculiare e delicato contesto produttivo in cui esso è chiamato ad operare.
Risulta dunque fondata la censura della società laddove afferma l’insufficienza del criterio (residuale) dell’anzianità o carichi di famiglia, applicato dalla sentenza impugnata, avendo la società ben evidenziato la peculiarità della realtà produttiva aziendale e, ad esempio, che la specializzazione del D.C. (ingegnere elettronico) doveva ritenersi recessiva rispetto alle posizioni dell’ing. Ciancia (laureato in ingegneria ambientale) e Ciancia (laureato in geologia) rispetto ai quali la sentenza impugnata ha semplicemente valutato la minore anzianità di servizio.
A ciò aggiungasi che il D.C., come sopra accennato, risulta dalla stessa sentenza impugnata aver censurato in appello unicamente la violazione dei criteri di scelta legali, con la conseguenza che la Corte di merito, come del resto la stessa evidenzia citando la relativa giurisprudenza di legittimità, non poteva neppure dichiarare di sua iniziativa una nullità (inerente il criterio principale, concordato dalle parti sociali, della maggiore specializzazione) non dedotta dalla parte, Cass. n. 8474/05.
3. – Il ricorso deve pertanto accogliersi, la sentenza impugnata cassarsi, con rinvio, per l’ulteriore esame della controversia e per la regolamentazione delle spese ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
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