CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 febbraio 2020, n. 3076 – In caso di condotta extralavorativa costituente reato, accertato successivamente con sentenza passata in giudicato, rilevante sul rapporto di lavoro a prescindere da apposite previsioni in tal senso del contratto collettivo e commesso quando il rapporto di lavoro non era ancora in essere, la verifica sul carattere di illiceità non deve essere rapportata alla responsabilità disciplinare ma deve essere parametrata alla rilevanza giuridica che il comportamento del soggetto può rivestire