CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 febbraio 2022, n. 4317

Pretesa contributiva Inail – Classificazione dell’attività svolta dai dipendenti – Accertamento ispettivo – Sussistenza della connessione funzionale tra lavorazioni complementari o sussidiarie e lavorazione principale

Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 526 del 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di accertamento negativo svolta dall’attuale parte ricorrente nei confronti dell’INAIL.

2. La Corte di merito riteneva fondata la pretesa contributiva in riferimento al lavoratore P., alla stregua del testimoniale acquisito alla causa, accertate le attività svolte dal predetto lavoratore, agricola ed edile, in aggiunta a quella di autista per la quale, soltanto, era stato assicurato ed erano stati versati i relativi premi.

3. Quanto, poi, alla contestata classificazione dell’attività svolta da tutti i dipendenti della società, premesso che si verteva in tema di classificazione del rischio insito nelle lavorazioni all’esito di accertamento ispettivo che aveva ritenuto espletato prevalentemente il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi da discariche a depuratori e, solo in minima parte, trasporto di rifiuti solidi urbani onde l’individuazione della voce 9121 (trasporto di merci e trasporti postali con autotreni e autoarticolati), da aggiungersi alle altre due voci dichiarate dalla società (0413: pulizia di fognature e pozzi neri; 0421: servizi di nettezza urbana, raccolta, preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, esercizio di discariche e inceneritori di rifiuti solidi urbani), la Corte di merito, trattandosi di lavorazione prevista in tabella e alla stregua del canone della prevalenza della denominazione espressa dalla lavorazione, applicava il gruppo 9100, con oggetto il trasporto, e in particolare la voce 9121 (trasporti merci con mezzi pesanti).

4. A tale classificazione la Corte perveniva, pur dando atto della preclusione al cospetto di attività espressamente prevista in tariffa, anche in considerazione della specificità del ciclo produttivo (e in dissenso dalle conclusioni dell’ausiliare officiato in primo grado), tenuto conto della rilevanza, quantitativa e qualitativa, del trasporto di rifiuti speciali, solidi e liquidi, affidato ad apposito personale della società con qualifica di autisti, eseguito da bilici con rimorchi o grosse autocisterne nel percorso dalle discariche in provincia della Toscana verso siti di smaltimento in altra regione.

5. Avverso tale sentenza ricorre la s.r.l. E.S., con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso I’INAIL.

6. L’Ufficio del Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

7. Con il primo motivo la Società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 cod.civ. e 115 e 116 cod,proc.civ., nonché l’omesso esame delle risultanze istruttorie in riferimento alla qualificazione dell’attività lavorativa espletata dal dipendente P..

8 Il motivo è, nel complesso, inammissibile in quanto, al di là della formale intitolazione, tende a contrastare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie concernenti la posizione di M. P. e ad ottenere un inammissibile riesame nel giudizio di legittimità.

9. Per costante giurisprudenza di legittimità la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra tante, Cassnn. 17702 del 2015, 13485 del 2014).

10. Inoltre, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod.proc.civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa, fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod.proc.civ. (CassSez.U. n. 20867 del 2020) e la doglianza per violazione dell’art. 116 cod.proc.civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ormai, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez.U. n.8053 del 2014 e numerose successive conformi).

11. Va anche ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori), il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (fra tante, Cass. n. 9251 del 2010).

12. Infine, la violazione dell’art. 2697 cod.civ. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (fra tante, Cass. n. 26769 del 2018).

13. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 7 della tariffa INAIL del 2000, 2697 e 2700 cod.civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e sostiene, in sintesi, che la Corte di merito avrebbe dovuto verificare se l’attività di pulizia di fognature e pozzi neri effettuati anche con autospurgo (0413) e quella di servizi di nettezza urbana (compresa la rimozione di mota e neve), raccolta, preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani (compresa l’eventuale preparazione di humus; esercizi di discariche e di inceneritori di rifiuti solidi urbani, voce 0421) fossero, come denunciati, attività principali, secondo i criteri previsti dall’art. 4 dell’allegato al d.m. 12 dicembre 2000, rispetto alle quali il trasporto di rifiuti speciali liquidi (percolato di discarica ed acque reflue), effettuato con grossi bilici con rimorchio e autocisterne si ponesse come attività complementare ricadente, ai fini tariffari, all’interno della classificazione delle due voci sopraindicate, richiamando, a tal fine, il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado e disattesa dalla Corte territoriale.

14. La parte ricorrente assume, in definitiva, che il trasporto costituisce fase finale e complementare e l’attività principale sia costituita dal prelievo, manipolazione e trattamento dei rifiuti organici di fognature e pozzi neri effettuata dagli stessi autisti conducenti gli automezzi che, successivamente, si recano alle discariche o agli inceneritori, attività affatto indicata nella Tabella trasporti e sue sottovoci (9121).

15. Il motivo è da rigettare.

16. Come più volte affermato da questa Corte (per tutte, Cass. n. 20898 del 2007 e numerose successive conformi), in tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all’I.N.A.I.L., i decreti ministeriali costituiscono regolamenti delegati, dotati di rilevanza esterna, suscettibili di esame diretto e di interpretazione da parte del giudice di legittimità, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., il quale dovrà applicare i canoni dettati dall’art. 12 delle preleggi per le fonti normative primarie o subprimarie, estesi ai criteri di classificazione stabiliti negli artt. 2,3, e 4 della tariffa, per i quali vale il canone della prevalenza della denominazione espressa della lavorazione, con ciò intendendo il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in essa descritto, comprese le operazioni complementari (art. 2), essendo consentito il ricorso all’analisi tecnica dell’attività produttiva specifica solo nelle ipotesi di lavorazione non espressamente prevista in tariffa (art.4).

17. Tanto premesso, la Corte territoriale ha puntualmente esaminato l’attività svolta dalla società alla stregua delle emergenze istruttorie, valorizzando le dichiarazioni rese dalla socia M. agli ispettori verbalizzanti per pervenire alla conclusione, difforme da quella pretesa dalla società, che l’attività principale consisteva nel trasporto da discariche della provincia di Arezzo a siti di smaltimento in Umbria di rifiuti speciali, solidi e liquidi, a mezzo di bilici con rimorchio o grosse autocisterne condotti da personale con la qualifica di autista.

18. Il motivo, peraltro, al di là della formale intitolazione, si risolve, inammissibilmente, nella richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio alla stregua del quale la Corte di merito ha ritenuto l’attività di trasporto extraregionale dei rifiuti speciali solidi e liquidi con mezzi pesanti avesse connotazioni tali da costituire, a sua volta, altra attività principale della società.

19. In definitiva, i giudici del gravame hanno effettuato quell’accertamento che, in concreto, è demandato al giudice del merito e che consiste nel verificare quale, tra le lavorazioni svolte, assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, l’eventuale sussistenza della connessione funzionale tra lavorazioni complementari o sussidiarie e lavorazione principale e coerentemente, all’esito della predetta indagine, hanno attribuito la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione giudicata principale (v. Cass. n. 20898 del 2007 cit. e, fra le più recenti, Cass. n. 33130 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti).

20. Col terzo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della Tariffa INAIL e omessa pronuncia su un fatto decisivo, per avere la Corte di merito omesso lo scrutinio della predetta disposizione all’esito del quale avrebbe dovuto riclassificare l’attività a decorrere dalla data del verbale di accertamento INAIL (2009) e non dalla data della denuncia dell’attività (2004).

21. Il motivo è inammissibile per novità della questione non emergente dalla sentenza impugnata e, in definitiva, per non avere la parte ricorrente dimostrato la tempestiva deduzione e devoluzione, nel giudizio di merito, della questione inerente alla decorrenza della riclassificazione.

22. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.

23. Ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, co. 1, se dovuto.