CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 luglio 2018, n. 18159
Consorzio – Restituzione di contributi pagati e non dovuti – Fiscalizzazione degli oneri sociali – Natura di impresa industriale di servizi per i consorziati – Giudicato esterno assimilabile ad elementi normativi – Interpretazione da effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 marzo 2012, in parziale accoglimento del gravame svolto dall’INPS, nei confronti della Liquidazione Giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi in concordato preventivo e avverso la sentenza di primo grado, ha condannato l’Inps al pagamento, in favore della predetta Federconsorzi, degli interessi al saggio legale (dal primo dicembre 1997 al saldo) sulle somme, liquidate dal giudice di primo grado e pari ad euro 4.131.539,72, per la restituzione di contributi pagati e non dovuti sussistendo il diritto, della Federconsorzi, alla fiscalizzazione degli oneri sociali alla stregua dell’inquadramento quale industria manifatturiera (ex art. 10, comma 1, legge n. 67 del 1988); per il resto, confermava la decisione di primo grado.
2. La Corte capitolina, per quanto in questa sede rileva, riteneva infondata l’eccezione di giudicato esterno, svolta dall’Istituto: la sentenza di appello del tribunale di Roma, n. 12290 del 1988, che aveva statuito sulla natura di Federconsorzi di impresa industriale di servizi, evocata a suffragio della ritenuta natura industriale di Federconsorzi, come impresa produttrice di servizi per i consorziati, per la Corte di merito era stata pronunciata in giudizio, in cui erano contraddittori l’INPS e l’INDPAI, incentrato sul diverso thema decidendum della condanna dell’INPS al trasferimento di contributi all’INPDAI e in cui si negava, in radice, l’esistenza del rapporto contributivo in relazione ad una specifica categoria di lavoratori (dirigenti) e del discrimine tra attività commerciale e industriale.
3. Per la Corte di merito la vicenda in esame verteva su un rapporto contributivo pacificamente in essere e la controversia atteneva esclusivamente alla riduzione dell’obbligazione contributiva nell’individuazione di una particolare categoria, manifatturiera, in via principale o ausiliaria, nell’ambito dell’attività industriale svolta.
4. Infine, ulteriore profilo di diversità rispetto al precedente giudizio, rimarcato dalla Corte del gravame, risiedeva nel diverso periodo temporale rilevante nei due giudizi, anche distante nel tempo (nella vicenda in esame, compreso tra il 1988 e il 1997; nel preteso giudicato, tra il 1974 e il 1983).
5. Quanto all’assolvimento dell’onere probatorio in ordine alle categorie imprenditoriali destinatarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, la relativa censura dell’Inps era ritenuta dalla Corte romana inammissibile, per genericità del motivo di gravame, a fronte della compiuta motivazione del primo giudice e, comunque, ad abundantiam, infondata alla stregua dell’ampia documentazione prodotta dalla Federconsorzi, dalla quale si evinceva l’inquadramento di molti consorzi agrari nell’industria manifatturiera, con accesso dei predetti al beneficio della fiscalizzazione in considerazione della prevalenza dell’attività industriale, di produzione di beni, rispetto alle altre attività commerciali o produttive di servizi, svolte dai medesimi consorzi, e lo svolgimento di attività industriale manifatturiera diretta, emergente dalle sentenze prodotte.
6. In definitiva, per la Corte di merito non poteva darsi una pluralità di inquadramenti della stessa azienda, occorreva fare riferimento all’attività prevalente e idoneo supporto probatorio al predetto presupposto era stato fornito in ordine alla natura manifatturiera di molteplici consorzi mentre l’INPS aveva offerto in giudizio solo generiche allegazioni, prive di riscontri, con il conseguente riconoscimento della natura manifatturiera sulla scorta dei servizi forniti ai consorzi ai quali era stata riconosciuta la natura manifatturiera, con decreto ministeriale del 18 marzo 1987 e decreto legislativo n.1235 del 1948.
7. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federconsorzi in concordato preventivo, ulteriormente illustrato con memoria.
Ragioni della decisione
8. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 2909 e 2967 cod.civ. e vizio di motivazione, la parte ricorrente assume che la sentenza di appello n. 12290 del 1988 ha irretrattabilmente affermato la natura industriale di Federconsorzi, natura riconosciuta esclusivamente in forza dello svolgimento di un’attività di servizi e conservata sino a quando Federconsorzi ha avuto alle sue dipendenze lavoratori (fino a tutto il 1997), con forza di giudicato; censura l’erronea esclusione del valore di giudicato esterno, per essere entrambi i giudizi accomunati dal presupposto logico indefettibile, da accertare o accertato, del tipo di attività svolta dalla Federconsorzi, se industriale o meno, riconnettendo tale riconoscimento alla verifica, in concreto, del tipo di attività effettivamente svolta; aggiunge che, trattandosi di rapporto di durata, la Corte di merito non ha considerato che la sentenza del 1988 ha prodotto i suoi effetti su tutto il dipanarsi del rapporto previdenziale e che l’accertamento compiuto con la sentenza del 1988 sia innervato nella constatazione che l’unica attività di tipo industriale svolta dalla società è quella di servizi.
9. Il motivo è meritevole di accoglimento.
10. Vale premettere che il giudicato esterno è assimilabile agli elementi normativi, sicché la sua interpretazione deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita, dal giudice, sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (cfr., fra le altre, Cass. 13 ottobre 2017, n. 24162).
11. La parte intimata, per escludere il giudicato esterno, evidenzia che il primo giudizio ha avuto per oggetto l’accertamento, anche nei confronti dell’INPDAI, dell’attività di Federconsorzi di tipo industriale e non commerciale o di altro tipo, laddove nella vicenda all’esame deve stabilirsi se, nel genus industriale, quella di Federconsorzi costituisse attività di servizi o industriale manifatturiera, sicché pur ritenendo indiscutibile la natura industriale rimane ancora in discussione l’ulteriore classificazione nel genus industriale, oggetto di questo giudizio, nella specie, poi, di attività di servizi o manifatturiera.
12. Ebbene, osserva il Collegio che presupposto indefettibile, in entrambi i giudizi, è l’accertamento dell’attività svolta da Federconsorzi agli effetti del rapporto contributivo, e non rileva che petitum immediato, nel giudizio definito nel 1988, sia il diritto ad iscrivere i dirigenti all’INPDAI e, nel giudizio all’esame, il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
13. La verifica dell’attività svolta, in concreto, da Federconsorzi, per insussistenza dell’obbligo assicurativo in ragione della natura industriale e non commerciale dell’attività svolta, è già stata svolta nel primo giudizio e ha condotto all’accertamento, divenuto irretrattabile, che Federconsorzi svolge attività industriale di servizi, con statuizione, del giudice di merito nel 1988, che l’unica attività di tipo industriale svolta dalla società fosse proprio quella di servizi: «l’attività in questione, siccome volta alla produzione di servizi e, dunque, industriale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2195, n. 1 cod.civ. e, quindi, poiché non è neppure in discussione la natura di impresa (associata) del consorzio, l’azienda de qua deve considerarsi, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 4 della legge n.44 del 1973, industriale, in conformità alla evidente specifica funzione definitoria della norma stessa per cosi dire di nomenclatura» (così nella sentenza del Tribunale di Roma, n.12290 del 1988).
14. Si tratta, dunque, di due giudizi accomunati dal medesimo presupposto logico-giuridico indifettibile, inerente al tipo di attività svolta dalla Federconsorzi, se industriale o meno, con la conclamata natura industriale ampiamente argomentata ed evinta proprio dall’accertata attività di produzione di servizi (v., più ampiamente, sul presupposto logico giuridico idoneo a formare il giudicato, Cass. 11 maggio 2012, n.7405).
15. Neanche risulta dirimente il rilievo che i due giudizi attengono a periodi contributivi diversi, per essere il rapporto contributivo un rapporto di durata.
16. Inconferenti risultano, peraltro, i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte merito (in particolare, Cass. 25 gennaio 2007, n.1675), atteso che nel giudicato che dispiega effetti in questo giudizio la natura industriale è stata predicata sia alla stregua dell’art. 2195, comma 1, cod.civ. sia ai sensi, e per gli effetti, della legge n.44 del 1973, dal che consegue che la connotazione industriale è stata affermata non in riferimento ad un limitato ambito (diversamente dal citato precedente del 2007), e proprio ed esclusivamente in forza dello svolgimento di un’attività di servizi, per cui senza il riscontro dello svolgimento dell’attività di servizi neanche sarebbe pervenuta, la decisione del 1988, al riconoscimento dello svolgimento dell’attività industriale.
17. Va richiamato, invece, altro precedente di legittimità (Cass. 13 gennaio 2009, n.499) con il quale, disaminando la diversità tra misure di riduzione dell’obbligo contributivo, in particolare gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali (i primi legati ad un criterio di territorialità ed incidenti sulla contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti e al fine di incrementare l’occupazione; la seconda, rapportata all’appartenenza a determinati settori di attività economica ed incidente prevalentemente sulla contribuzione di malattia, nonché diretta a ridurre il costo del lavoro), questa Corte ha già rimarcato che configurano, sul piano concettuale e probatorio, eccezioni in senso riduttivo dell’obbligo contributivo ma appartengono entrambe all’unitario rapporto previdenziale contributivo.
18. Se dunque il rapporto previdenziale deve considerarsi unitario nondimeno dev’essere unitario il criterio di accertamento della natura dell’attività espletata dall’impresa, da rinvenirsi nella generale qualificazione presente nell’ordinamento, l’articolo 2195 del codice civile, con la conseguenza che l’accertamento della natura industriale dell’attività imprenditoriale, effettuato in una controversia relativa al diritto agli sgravi contributivi, fa stato nella successiva causa relativa alla fiscalizzazione degli oneri sociali, avendo i due giudizi ad oggetto lo stesso rapporto giuridico, nonché il medesimo punto di diritto fondamentale nella natura dell’attività esercitata dall’azienda medesima (cfr. Cass. n. 499 del 2009 cit.).
19. Ciò vale, dunque, anche nella vicenda all’esame, per essere risultato già accertato, con statuizione divenuta irretrattabile, che l’attività industriale svolta da Federconsorzi è attività di servizi.
20. In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, la sentenza va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
21. L’esito alterno dei giudizi di merito consiglia la compensazione delle spese dei gradi di merito; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; spese compensate del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
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