CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2019, n. 12489
Tributi – Accertamento induttivo del reddito – Coltivatore diretto – Elemento presuntivo di maggior reddito – Quote latte – Prezzo medio rilevato dall’Ismea
Fatti di causa
1. La Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte in Torino ha confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. R26010200389/2007 relativo Iva e Irap per l’anno di imposta 2002, impugnato da G.B..
2. Ha rilevato il giudice di appello che il recupero a tassazione del maggior reddito del coltivatore diretto in tema di quote latte era basato solo sul maggior prezzo medio, rispetto al dichiarato, ricavato dalle rilevazioni dell’Ismea; presunzione tuttavia semplice, non assistita da alcun’altra prova e in sé non sufficiente posto che l’Ismea, per quanto istituzionalmente rilevante nel settore, non aveva alcuna particolare legittimazione nel settore fiscale, non essendo citata da alcuna specifica previsione normativa in materia, che anzi affida la determinazione della base imponibile al corrispettivo “contrattualmente” pattuito dalle parti (art. 13 DPR 633/72).
3. Per la cassazione della citata sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi; l’intimato G.B. non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso lamenta:
a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 e dell’art. 54, c. 2 e 5, del D.P.R. 633/72 e degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., e dei principi in materia di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.» deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che l’accertamento fosse basato su un’unica presunzione e per averla peraltro qualificata come inutilizzabile al fine di dimostrare la correttezza della ripresa a tassazione.
b. Secondo motivo: «Motivazione della sentenza n. 14/1/11 della Commissione Tributaria Regionale di Torino insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, c. 1, n. 5 del c.p.c.)» deducendo la contraddittorietà e l’insufficienza della motivazione in tema di ritenuta inidoneità della presunzione dedotta a sostenere la legittimità della pretesa impositiva azionata.
2. Il ricorso è fondato.
3. Deve premettersi che il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso in questa sede è rimasto sospeso dal 16 luglio 2011 al 30 giugno 2012, per effetto dell’art. 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, laddove prevedeva la possibilità di definizione delle liti fiscali pendenti di valore non superiore a euro 20.000. La presente controversia ha un valore di imposta netta dovuta (Cass. n. 1407 del 2017) pari a euro 5.940,00 (come si evince dall’avviso di accertamento opposto), sicché rientra nel novero di applicazione della citata normativa. Da ciò deriva che il termine per proporre ricorso per cassazione, computando anche la sospensione feriale dei termini, scadeva il 31 marzo 2013 e il ricorso è tempestivo, essendo stato notificato in data 11/13 marzo 2013.
4. Nel merito il ricorso va accolto.
5. I due motivi, che per la loro sostanziale connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
6. Questa Corte ha affermato il condivisibile principio, che va ribadito, secondo cui in tema di accertamento, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, ove l’operazione identificata sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave (Sez. 5, Ordinanza n. 27552 del 30/10/2018).
7. Da tanto deriva che il giudice di appello non ha fatto buon governo del richiamato insegnamento di questa Corte, avendo escluso che un solo elemento indiziario sia sufficiente a fondare la pretesa impositiva. Nel merito, poi, la motivazione resa appare gravemente insufficiente, laddove non spiega per quale ragione le rilevazioni dei prezzi periodici del latte fornite dall’Ismea sarebbero inattendibili. La ragione esplicitata in sentenza, secondo cui l’ismea, “pur rivestendo importanti funzioni sotto l’aspetto congiunturale, previsionale e programmatico del settore agricolo, anche in sede comunitaria, non ha tuttavia alcuna particolare valenza ai fini fiscali che qui occupano”, è contraddittoria, giacché la CTR riconosce un valore oggettivo e rilevante all’ente pubblico in questione ai fini della determinazione del valore delle quote-latte cedute, secondo la normativa italiana e unionale, salvo poi inopinatamente svilirne la rilevanza ai fini dell’attendibilità della rilevazione del solo prezzo medio di vendita; dall’altro risulta anche insufficiente, poiché non spiega cosa intenda per “valenza fiscale” dell’Ente in questione, dovendosi nella specie semplicemente giustificare l’attendibilità del parametro di riferimento indicato dall’Erario ai fini della correttezza della presunzione adottata nel caso di specie e non attribuire una competenza fiscale all’Ente pubblico di riferimento del settore.
8. La sentenza va dunque cassata e le parti rinviate innanzi al giudice del rinvio, identificato nella CTR del Piemonte in Torino, in diversa composizione che, in applicazione delle considerazioni che precedono, rinnoverà il giudizio e provvederà altresì a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte in Torino, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22918 - In tema di accertamento, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23427 - L’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ove quest'ultima sia intrinsecamente…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7382 - L'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 ottobre 2020, n. 22185 - In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2021, n. 16749 - In presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Amministrazione finanziaria ben può desumere in via…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 20540 depositata il 17 luglio 2023 - La deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…