CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14846
Contratti di lavoro a termine – Invalidità dei termini apposti – Sussistenza del rapporto a tempo indeterminato – Accertamento – Cessazione della materia del contendere
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da G.T. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui erano state disattese le domande proposte nei confronti della Fondazione Teatro dell’Opera di Roma al fine di sentir dichiarare l’invalidità dei termini apposti ai reiterati contratti di lavoro tra le parti, per lo svolgimento delle mansioni di elettricista, con accertamento dell’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato, dell’illegittimità della asserita risoluzione per scadenza del termine apposto all’ultimo contratto e condanna alla ricostituzione del rapporto ed al risarcimento del danno;
2. La Corte territoriale riteneva che le causali apposte ai contratti, tutti successivi al 2001, fossero legittime in quanto in esse era indicato lo spettacolo di riferimento e che, per quanto fosse vero che si faceva riferimento anche ad altri eventuali rappresentazioni, il lavoratore, dopo l’asserzione difensiva in primo grado di avere svolto anche attività diverse da quelle specifiche per le quali era stato assunto, non aveva reiterato analoga questione in appello.
3. G.T. ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e per violazione dell’art. 1, co. 1 e 2 d. lgs. 368/2001, anche in relazione all’art. 10, co. 7 del medesimo decreto, cui la Fondazione ha opposto difese mediante controricorso;
4. Entrambe le parti hanno infine depositato memoria con cui hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere e la Fondazione ha depositato il verbale della conciliazione giudiziale intercorsa tra le parti in altra causa ed estesa alla presente controversia.
Motivi della decisione
1. L’istanza concorde delle parti e l’intervenire tra di esse di accordo conciliativo anche rispetto alla presente causa consentono la declaratoria di cessazione della materia del contendere e, con essa, la compensazione delle spese quale parimenti richiesta congiuntamente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del processo.
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