CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2021, n. 33183 – La comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento collettivo deve compiutamente adempiere l’obbligo di fornire le informazioni specificate dall’art. 4, terzo comma della legge n. 223 del 1991, in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero