CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 ottobre 2019, n. 25485 – Per giovarsi del beneficio della sospensione d’IVA si deve avere riguardo al plafond relativo all’anno in cui l’operazione originaria è stata registrata, non avendo alcun rilievo l’anno di registrazione delle modificazioni della stessa operazione successivamente apportate ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972