CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 settembre 2018, n. 21959

Rapporto associativo fittizio – Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Assenza di un vincolo associativo – Accertamento della simulazione

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza nr. 193 del 21.10.2015, accoglieva l’opposizione proposta ex art. 1, comma 51 e ss., della legge nr. 92 del 2012 da P.B. e condannava la odierna ricorrente a reintegrare il predetto nel precedente posto di lavoro ed a risarcirlo in misura pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi ed al pagamento degli accessori; condannava, altresì, la società cooperativa alla restituzione della quota sociale di euro 2.000,00 ed alla rifusione delle spese di causa.

2. Con sentenza nr. 202 del 2016 (28.1.2016-28.2.2016) la Corte di Appello di Bologna accoglieva il reclamo solo in relazione alla domanda di restituzione della quota sociale (che giudicava non dovuta); per il resto, respingeva l’impugnazione.

3. Per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale osservava che dovesse escludersi, da parte del giudice di primo grado, la violazione del principio della domanda e del diritto di difesa e del contraddittorio.

La domanda del lavoratore finalizzata ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente occupato ed il risarcimento del danno era fondata su due e ben identificati elementi:

– lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato fino al 7.4.2014;

– l’illegittimità del recesso intimato il 7.4.2014.

La Corte di Appello giudicava sostanzialmente irrilevante la questione, pure dedotta, del carattere simulato o fittizio del rapporto associativo sin dall’origine, in ragione del fatto decisivo rappresentato dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dopo la delibera societaria di esclusione e, dunque, in assenza di un vincolo associativo.

La Corte di appello osservava, anche, che la domanda era stata correttamente instaurata nelle forme di cui all’art. 1, comma 48 e ss, della legge nr. 92 del 2012 posto che l’operatività del cd. «rito Fornero» richiedeva unicamente la deduzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la contestazione di validità del recesso e la tutela ex art. 18 della legge nr. 300 del 1970, elementi tutti ricorrenti nell’azione proposta in causa.

Quanto al diverso profilo concernente l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo successivo alla delibera di esclusione ed al di fuori del vincolo associativo, la Corte di merito, in adesione al percorso argomentativo del giudice di primo grado, osservava come la prosecuzione delle attività in precedenza svolte, con le medesime modalità, non più giustificabile in virtù dei pregressi rapporti contrattuali, neppure alla luce delle ragioni valorizzate dalla cooperativa (cfr. pag. 21 e ss. della sentenza impugnata) assumeva il valore di esecuzione di un «nuovo» vincolo, avente natura di lavoro subordinato, illegittimamente risolto con l’atto del 7.4.2014; il licenziamento era privo di giusta causa giacché fondato esclusivamente sulla delibera del 15.1.2014, in forza della quale la società non aveva titolo per pretendere e ricevere la prestazione di lavoro fino al 7.4.2014.

In merito al quantum dell’indennità risarcitola, liquidata, in primo grado, in misura di 12 mensilità, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge nr., 300 del 1970, la Corte territoriale assumeva la correttezza della compiuta determinazione, posto che la pronuncia di reintegrazione era intervenuta il 21.10.2015 e dunque ben oltre i 12 mesi dal licenziamento; nulla, peraltro, andava detratto, a titolo di aliunde percipiendum, in quanto il lavoratore aveva rifiutato non una proposta lavorativa della odierna ricorrente ma l’offerta di farlo assumere presso altra società.

La Corte di appello, infine, regolava le spese del giudizio di reclamo, secondo il principio della soccombenza sostanziale, e le poneva integralmente a carico della società cooperativa.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la cooperativa sociale Asso, Agenzia di servizi e Supporto organizzativo Soc. Coop., affidato ad otto motivi; ha resistito, con controricorso, P.B.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ. Censura la sentenza nella parte in cui esclude che ¡1 giudice di primo grado sia incorso nel vizio di ultrapetizione. Secondo la ricorrente, invece, il Tribunale avrebbe proceduto d’ufficio all’accertamento dell’instaurazione di un «nuovo» rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla delibera definitiva di esclusione di socio. Denuncia che la statuizione avrebbe escluso la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, operando un’inesatta qualificazione della domanda introduttiva (il lavoratore aveva richiesto unicamente l’accertamento di «simulazione» del rapporto associativo e, per l’effetto, l’insussistenza della giusta causa di recesso mentre vi era stato l’accertamento, ex officio, di un rapporto subordinato instaurato dopo la delibera di esclusione quale socio lavoratore) ed, altresì, per non aver ritenuto lesi i principi del contraddittorio e di difesa ( neppure era stato provocato il contraddittorio sulla questione rilevata dal Tribunale, con riferimento all’ «attività prestata [,..]durante il periodo compreso tra il 18.3.2014 ed il 7.4.2014»). Si assume, infine, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

2. Il motivo è infondato.

In via generale, il rapporto tra cooperativa sociale (quale è quella di specie) e lavoratore può essere di natura subordinata non solo nel caso di assunzione del lavoratore con rapporto di lavoro subordinato ma anche quando il lavoratore medesimo è legato alla cooperativa da un rapporto sociale e, per pattuizione espressa, svolga attività in regime di subordinazione, ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge nr. 142 del 2001.

Anche in ambito di cooperativa sociale è, infatti, applicabile l’impianto normativo di cui alla legge nr. 142 del 2001, se la cooperativa, oltre a conseguire lo scopo specifico previsto dalla legge nr. 381 del 1991, persegua, da statuto, come scopo mutualistico ai sensi dell’art. 2511 cod. civ., quello di lavoro.

Nel caso in esame, il lavoratore ha formulato domanda di reintegrazione nel posto di lavoro sul presupposto della qualità (esclusiva) di dipendente subordinato della società fino al 7.4.2014, in alternativa a quella di sociolavoratore con rapporto subordinato, e dell’illegittimità del licenziamento.

In questa prospettiva, peraltro, restano evidentemente estranee alla fattispecie le questioni affrontate nella recente pronuncia nr. 27436 del 20.11.2017 di questa Corte, a Sezioni Unite.

Ciò posto, l’accertamento dei giudici di merito della sussistenza della qualità di lavoratore subordinato (e non di socio-lavoratore) sicuramente in relazione al periodo successivo al 15.1.2014 e fino al 7.4.2014 è stato reso nell’ambito dei fatti posti a base della domanda e, pertanto, in osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Si rammenta che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (ex plurimis, Cass. 18868 del 2015, Cass. nr. 455 del 2011; Cass. 19475 del 2005).

Nel caso in esame, la Corte di merito non è andata ultra petita ma ha compiuto l’accertamento preliminare devolutole (esistenza di un rapporto di lavoro subordinato non collegato al rapporto sociale), strumentale alla soluzione della controversia (cfr. Cass. nr. 3043 del 2011, in motivazione, paragr.4 e ss., per fattispecie analoga), sulla base delle circostanze fattuali prospettate dal ricorrente.

1. Con il secondo motivo, denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod. proc. civ. – violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di reclamo nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 1 comma 47 della legge nr. 92 del 2012 – e comunque omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente assume che la Corte di appello non avrebbe pronunciato – ovvero lo avrebbe fatto con motivazione apparente – in merito al motivo di gravame avente ad oggetto la ritenuta incompatibilità del rito prescelto con l’accertamento giudiziale di sussistenza di un rapporto di lavoro «diverso» da quello dedotto in causa; in ogni caso, deduce l’incompatibilità dell’accertamento di costituzione di un rapporto di lavoro con il rito di cui all’art. 1 co. 47 e ss della legge nr. 92 del 2012

2. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn 3 e 5 cod.proc.civ. – deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2533 ult.co. cod. civ. e dell’art. 5, comma 2, della legge nr. 142 del 2001; censura la sentenza altresì per violazione dell’art. 2697 cod. civ. – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod. proc. civ. – nonché per vizio di motivazione.

E’ criticata la decisione con cui la Corte di appello avrebbe respinto l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata con terzo motivo di gravame; nel caso di specie, venendo in rilievo unicamente la cessazione del rapporto di socio-lavoratore di cooperativa in forza di delibera di esclusione, la relativa controversia doveva rientrare nella competenza esclusiva del Tribunale ordinario, ai sensi delle indicate disposizioni di legge.

3. I due motivi sono infondati.

4. Va scrutinato il terzo, logicamente pregiudiziale.

Come osservato dalla Corte territoriale, la determinazione del giudice competente deve essere compiuta con riferimento al petitum ed alla causa petendi dedotti dall’attore, mentre le controdeduzioni del convenuto rilevano soltanto quando rendono evidente che la prospettazione dell’attore costituisce mero artificio verbale, tendente a portare la causa davanti a un giudice diverso da quello naturale ( cfr. Cass. nr. 24917 del 2014).

Nella fattispecie in esame, il lavoratore ha fondato la domanda sulla asserita esistenza solo di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dedotto come illegittima la decisione della società di porre fine allo stesso.

Trattasi di controversia che correttamente la Corte territoriale ha inquadrato nell’ambito di quelle indicate dall’art. 409 cod.proc.civ., escludendo la pretestuosità della prospettazione, in quanto non finalizzata ad eludere l’individuazione del giudice competente.

5. Il terzo motivo, sotto il profilo dell’omessa pronuncia, è da respingere sulla base della considerazione che la Corte territoriale ha esaminato il motivo di censura e statuito al riguardo.

6. Quanto, invece, alla dedotta violazione di legge, per incompatibilità della pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro con il rito azionato, questa Corte (cfr., di recente, Cass. nr. 2303 del 2018) ha affermato che la natura giuridica del rapporto di lavoro, così come l’individuazione del soggetto che si assume essere datore di lavoro e destinatario dei provvedimenti di tutela ai sensi dell’art. 18 della legge nr. 300 del 1970, rientrano tra le questioni che il giudice deve affrontare e risolvere nel percorso per giungere alla decisione di merito sulla domanda, che è appunto quella concernente la legittimità o meno del licenziamento. Ha aggiunto che il riferimento all’operatività del rito speciale «quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro» esplica la volontà del legislatore «di non precluderne l’utilizzo per barriere imposte dall’apparenza della forma». Ha puntualmente osservato che «così come pacificamente un lavoratore che alleghi la qualificazione solo formale di un rapporto come autonomo, deducendo la subordinazione, può impugnare il recesso invocando la tutela dell’art. 18 con il ricorso ex lege nr. 92 del 2012, altrettanto può fare il lavoratore che invochi la stessa tutela in un rapporto di lavoro non formalizzato ovvero nei confronti di un soggetto diverso da quello che risulti essere il formale datore di lavoro» (cfr Cass. n. 17775 del 2016).

E’ stato anche osservato che nelle ipotesi in cui la controversia appaia di «maggiore complessità a causa dell’accertamento relativo all’imputazione od alla natura del rapporto» sussiste comunque l’interesse espresso dalla novella processuale del 2012 di pervenire alla celere definizione di «una situazione sostanziale di forte impatto sociale ed economico, che attiene a diritti primari dell’individuo» (così Cass. nr. 2330 cit).

Le soluzioni adottate fondano il rigetto del motivo, anche in parte qua: la domanda avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento con applicazione della tutela reintegratoria nei confronti della Cooperativa Asso, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, rientra tra le controversie di cui all’art. 1, commi 47 e ss., della legge nr. 92 del 2012 e l’accertamento preliminare in ordine alla natura del rapporto costituisce questione attratta, ai sensi dell’ultima parte del medesimo comma 47.

7. Con il quarto motivo, è dedotta – ai sensi dell’art. 360 nn 3 e 5 cod. proc. civ.- violazione e falsa applicazione della legge nr. 141 del 2001 nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2697 cod.civ. e vizio di motivazione. Il motivo attinge la statuizione di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla delibera di esclusione del socio lavoratore. Secondo la parte ricorrente i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che, fino al marzo 2014, vi era stata la prosecuzione dell’originario rapporto associativo-lavorativo, in considerazione della previsione statutaria di sospensione della delibera di esclusione nei 60 giorni successivi, concessi per l’impugnativa della medesima; inoltre, avrebbero interpretato la normativa nel senso di configurare la necessità di una contestualità tra cessazione del rapporto associativo e rapporto lavorativo ed una coincidenza temporale tra i due ” eventi (atto di espulsione dalla compagine sociale e atto di licenziamento) non affatto prevista. La Corte avrebbe, altresì, violato i criteri legali di interpretazione della volontà contrattuale, omettendo un’adeguata valutazione dei comportamenti tenuti dalle parti.

8. Con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nn 3 e 5 cod. proc. civ- violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.civ. nonché vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

Si censura la statuizione per aver ritenuto raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato, laddove la cooperativa poteva instaurare anche rapporti di lavoro autonomo.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente.

Essi non investono in alcun modo il significato e la portata applicativa delle norme indicate in rubrica ma sono integralmente volti a censurare la valutazione di merito svolta dalla Corte territoriale laddove essa ha ritenuto sussistente, per il periodo successivo al 15.1.2014, un rapporto di lavoro subordinato non collegato ad alcun vincolo di tipo associativo.

La Corte territoriale ha ampiamente motivato in proposito, esaminando puntualmente tutte le circostanze fattuali esposte dalla cooperativa nella prospettiva di una diversa situazione (proposta di altro lavoro ed attesa della risposta, volontà del lavoratore di continuare a fare parte della compagine sociale, ecc. ; cfr pag. 21 e ss. sentenza impugnata) e chiarito le ragioni per cui non era consentita una ricostruzione dei fatti differente da quella accertata.

Le censure, allora, si arrestano al rilievo di inammissibilità già ai sensi dell’art. 348 ter cod.proc.civ., a tenore del quale il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme», come nella fattispecie di causa. La disposizione è applicabile ratione temporis ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato dall’11 settembre 2012 (articolo 54 co. 2 DL 83/2012); nel presente giudizio l’impugnazione risulta iscritta nel 2015.

In ogni caso, i motivi non configurano, secondo la vigente previsione dell’art. 360 nr.5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

9. Con il sesto motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. – deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 comma 4 della legge nr. 300 del 1970 e dell’art. 1218 cod.civ. Si censura la determinazione dell’indennità risarcitoria nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

10. Il motivo è infondato.

Viene in rilievo esclusivamente la misura dell’indennità risarcitoria, liquidata dalla Corte territoriale in applicazione della disciplina di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge nr. 300 del 1970, ratione temporis applicabile.

Il comma quarto dell’art. 18 cit., nella parte che qui rileva, stabilisce che: « il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro […] annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorativa, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto […]».

Osserva la Corte che la norma non attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della indennità risarcitoria.

Questa resta determinata, per legge, come nel secondo comma del medesimo art. 18, in misura pari alla retribuzione (globale di fatto) «non corrisposta» dal licenziamento alla reintegrazione ma, diversamente dal secondo comma, per quanto solo rileva nella fattispecie, con previsione di un «massimale» pari a dodici mensilità della retribuzione di riferimento.

In altri termini, nel caso in cui l’ordine di reintegrazione sia disposto decorso più di un anno dal licenziamento, il risarcimento è contenuto, sempre, in dodici mensilità.

Correttamente, dunque, è stata riconosciuto l’indennità risarcitoria nella misura massima, avendo il giudice di primo grado pronunciato in data 21.10.2015, ben oltre dodici mesi dal licenziamento, intimato il 7.4.2014.

11. Con il settimo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.- si censura violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc.civ., dell’art. 18 comma 4 della legge nr. 300 del 1970, degli artt. 1227 co 2 e 1381 cod.civ. nonché errata o apparente decisione; omesso esame di fatti decisivi.

Si censura la statuizione per non aver detratto gli importi che il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di altra occupazione; in particolare, per non aver detratto quanto avrebbe potuto percepire se avesse accettato l’offerta aziendale di assunzione presso altra società.

12. Il motivo è infondato.

Sotto il profilo della violazione di legge, il motivo non indica specificamente in che termini le affermazioni in diritto della sentenza impugnata si porrebbero in contrasto con le norme di legge o con l’interpretazione datane da questa Corte; è, peraltro, il caso di rammentare che l’obbligo di cooperazione del creditore, ex art. 1227 cod. civ., comma 2, per evitare l’aggravarsi del danno, non si estende fino al punto di ricomprendere attività che siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi e sacrifici per il creditore (in linea con quanto precede, cfr., di recente, in motivazione Cass. nr. 6147 del 2018 che richiama Cass. nn. 21712 del 2012; 20684 del 2009; 15231 del 2007 ); al riguardo, la Corte di appello, nell’escludere che ricorressero i presupposti per la detrazione dell’aliunde percipiendum, ha inteso evidenziare l’incertezza dell’ipotesi occupazionale prospettata dalla società; in ogni caso, va anche ricordato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227, comma 2, cod. civ. integra un’indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (sempre in motivazione, Cass. 6147 cit.) che, nella specie, per quanto già osservato in relazione ai precedenti motivi, resta inammissibile ex art. 348 ter cod. proc. civ.

13. Con l’ottavo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod. proc. civ. – , deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ..

Assume l’erroneità della sentenza che, pur dichiarando il parziale accoglimento del reclamo, ha poi integralmente condannato l’odierna ricorrente (reclamante nel giudizio dinanzi alla Corte di appello) al pagamento delle spese del giudizio di appello.

14. Il motivo è infondato.

In tema di regolamento delle spese processuali, l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento, se adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, a meno che non risulti violato il principio che esclude la possibilità di porre le spese, sia pure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass., nr. 13229 del 2011; Cass., nr. 9631 del 2003; Cass. nr. 4371 del 2000).

Nella specie, si osserva che la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del lavoratore è stata giustificata dalla Corte distrettuale con la «pressocchè totale soccombenza» della cooperativa, rimasta vittoriosa, nel grado di appello (recte di reclamo), solo in relazione ad un aspetto marginale del giudizio( restituzione della quota sociale di € 2000,00).

15. Conclusivamente il ricorso va rigettato.

16. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.