CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 aprile 2018, n. 8896 – In tema di determinazione del reddito di impresa, per la valutazione ai fini fiscali delle varie prestazioni che costituiscono le componenti attive e passive del reddito va applicato il principio, avente carattere generale, stabilito dall’art. 9 del d.p.r. 917 del 1986, che non soltanto valore contabile e che impone quale criterio valutativo il riferimento al normale valore di mercato.